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Rubrica legis non est lex

Agrigento, annullate cartelle di pagamento per l’ex assessore regionale Luigi Gentile

girolamo-rubinoLo scorso 8 ottobre 2015 veniva intimato al Dr. Luigi Gentile, ex assessore regionale al lavoro, il pagamento in favore della Regione Siciliana della somma di euro 241.671 asseritamente dovuta per sorte capitale e rivalutazione monetaria in virtù della sentenza n. 179/A/ 2015 resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione siciliana, oltre interessi legali e spese giudiziali.

Nel 2016 il Dr. Gentile riceveva due avvisi con cui la società Riscossione Sicilia spa preavvisava l’iscrizione ipotecaria sui beni immobili del suddetto, nonchè il fermo amministrativo sui beni mobili registrati dello stesso, adottati in forza di una cartella di pagamento con cui Riscossione Sicilia aveva ingiunto al Dr. Gentile il pagamento della somma di euro 259.287 in favore della Regione Siciliana.

Avverso gli atti esattoriali emessi dalla Riscossione Sicilia spa proponeva opposizione il dr. Luigi Gentile, con il patrocinio dell’Avvocato Girolamo Rubino (in foto), con richiesta di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, eccependo l’illegittimità del provvedimento dell’Amministrazione Regionale con cui veniva chiesto il risarcimento del danno erariale derivante dalla sentenza della Corte dei Conti.

In particolare l’Avvocato Rubino nell’interesse del dr. Gentile ha eccepito una compensazione che era stata effettuata dalle competenti amministrazioni regionali nei confronti degli enti di formazione beneficiari del decreto assessoriale di finanziamento integrativo emesso dal dr. Gentile nella qualità di assessore regionale del lavoro, e tale compensazione aveva comportato un difetto del danno erariale, per avvenuto recupero delle somme richieste dall’amministrazione regionale. In altri termini, ha documentato l’avvocato Rubino,attraverso una copiosa produzione, la Regione Siciliana aveva provveduto al recupero delle somme attraverso i cd. “mandati verdi”, ovvero trattenendo le somme da erogarsi; e proprio le certificazioni prodotte agli atti del giudizio dimostravano che era la stessa Amministrazione Regionale ad attestare che tutte le somme erogate per le integrazioni erano già rientrate in cassa.

Si è costituita in giudizio la Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto dell’opposizione proposta dal dr. Gentile, previa reiezione della richiesta cautelare. Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in prima istanza, rilevato il “periculum in mora” insito nell’entità dell’importo ingiunto a mezzo di cartella esattoriale, ha accolto l’istanza di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati.

Da ultimo, esaminando il merito della controversia, il Tribunale di Agrigento ha condiviso le tesi dell’avvocato Rubino secondo cui il credito risarcitorio per danno erariale causato alla Regione siciliana era stato recuperato attraverso la compensazione operata dalla stessa amministrazione pubblica tra somme extra budget concesse agli enti di formazione con decreto assessoriale di finanziamento integrativo e importi spettanti a tali enti dalla regione siciliana; con conseguente venir meno del credito per danno erariale, e consequenziale estinzione della pretesa, ed annullamento della cartella di pagamento avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 259.287, e con condanna della Regione Siciliana al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.795,00.

Pertanto il Dr. Luigi Gentile nulla dovrà rimborsare alla Regione Siciliana, mentre quest’ultima dovrà pagare le spese giudiziali.

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