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Regioni ed Enti Locali Rubrica legis non est lex

Agrigento, licenziamento illegittimo: Girgenti Acque condannata a reintegrare un proprio dipendente

Girgenti AcqueCon ordinanza del 12 giugno 2018, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Agrigento, in accoglimento del ricorso proposto da un lavoratore, assistito dall’avv. Giuseppe Danile, ha annullato il licenziamento irrogato in data 2/3/2017 al dipendente e, per effetto, condannato Girgenti Acque spa, alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al pagamento dell’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, oltre le spese legali.

Il licenziamento annullato è stato irrogato sulla base di una contestazione disciplinare con cui al lavoratore veniva addebitata “la violazione dei doveri di servizio e la lesione dell’affidamento e della buona fede per essersi illecitamente ed illegittimamente sottratto alla prestazione lavorativa mediante un abuso del beneficio concesso dalla legge” e, più nello specifico, gli veniva contestato di aver svolto, durante il periodo di fruizione del congedo parentale (in alcune giornate e per poche ore), attività lavorativa presso l’esercizio commerciale gestito dalla moglie.

Il Tribunale di Agrigento, accogliendo la tesi avanzata dall’avv. Giuseppe Danile, ha dichiarato la illegittimità del licenziamento poiché privo di giusta causa, “ atteso che l’infrazione contestata non appare così grave da compromettere il vincolo fiduciario necessariamente sussistente tra le parti del rapporto di lavoro e l’affidamento nel corretto adempimento della prestazione futura da parte del dipendente”.

A sostegno del proprio convincimento il Tribunale di Agrigento ha altresì richiamato una pronuncia della Suprema Corte resa in un caso assolutamente sovrapponibile a quello per cui è causa, secondo la quale: “In tema di licenziamento disciplinare, l’espresso divieto di svolgere qualsivoglia attività lavorativa da parte del dipendente fruitore di congedo familiare ai sensi dell’art. 4, secondo comma della legge n.53 del 2000, non importa che lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente in congedo sia in ogni caso tale da giustificare la sanzione espulsiva, per il solo fatto di aver contravvenuto il suindicato principio, dovendo verificarsi se la diversa attività abbia in concreto compromesso il soddisfacimento degli interessi alla base del congedo e inciso sulla fiducia dal datore di lavoro” (Cass. Sez. Lav., Sentenza n.7021 del 25/03/2011).

Soddisfazione esprime Emmanuele Piranio della Femca Cisl, che ha rappresentato il lavoratore a livello sindacale e secondo cui questa ulteriore sentenza a favore dei dipendenti di Girgenti Acque testimonia che l’azienda applica sistemi di provvedimenti disciplinari sproporzionati.