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Rubrica legis non est lex

CGA condanna il Comune di Sciacca: potrà essere realizzato un impianto di distribuzione carburanti

gigi rubinoI fratelli Francesco e Giuseppe Micalizzi, proprietari di un terreno sito nel Comune di Sciacca, in Via Verona, acquistato al fine di essere successivamente locato alla Tamoil per la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti,

impugnavano davanti al TAR Sicilia, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino (in foto) e Giuseppe Impiduglia, il provvedimento dell’Ufficio tecnico del Comune di Sciacca avente ad oggetto l’annullamento in autotutela della concessione edilizia rilasciata alla società Tamoil per la realizzazione di un impianto. A monte era accaduto che la Tamoil aveva provveduto a reperire un nuovo sito per l’insediamento del proprio impianto, dopo che il Comune le aveva ingiunto lo sfratto dal sito precedente, e che lo stesso Comune nel provvedimento di sgombero aveva fatto riferimento alla possibilità della nuova allocazione dell’impianto sul terreno di via Verona.

Era accaduto ancora che il Comune aveva rilasciato il parere di conformità urbanistica per il nuovo sito, successivamente revocato con apposita nota annullata dal CGA in sede giurisdizionale, laddove veniva sancita la piena compatibilità urbanistica del sito individuato per la realizzazione dell’impianto. La sentenza del CGA veniva posta a fondamento di un ricorso per ottemperanza di giudicato davanti allo stesso CGA , parimenti accolto, laddove il CGA aveva ordinato al Comune di adottare un provvedimento che prevedesse l’ubicazione dell’impianto proprio sull’area sita in Via Verona; successivamente il Comune rilasciava alla Tamoil la concessione edilizia richiesta, confermando che l’area prescelta fosse pienamente compatibile ai fini della realizzazione dell’impianto.

A questo punto accadeva l’imprevedibile; con un improvviso capovolgimento di vedute, il Comune di Sciacca comunicava l’avvio del procedimento di annullamento d’ufficio della concessione edilizia, successivamente annullandola, sulla base di fatti e risultanze asseritamente nuovi, che non erano state oggetto di esame da parte del CGA. I fratelli Micalizzi impugnavano davanti al TAR l’annullamento della concessione edilizia, lamentando tra l’altro la nullità di tale provvedimento perchè elusivo del precedente giudicato, laddove al Comune era assolutamente preclusa qualsiasi forma di riesame della questione.

Il TAR accoglieva il ricorso patrocinato dagli Avvocati Rubino e Impiduglia, ritenendo elusiva del giudicato la condotta del Comune, sanzionando con la nullità il provvedimento del Comune di annullamento della concessione edilizia, e condannando il Comune al pagamento delle spese giudiziali. Ma il Comune di Sciacca, non pago, porponeva appello davanti al Cga per la riforma della sentenza del TAR, chiedendo anche la sospensione dell’esecutività della pronunzia appellata. Anche nel giudizio di appello si costituivano in giudizio i fratelli Micalizzi, con il patrocionio dell’Avvocato Girolamo Rubino, per la declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto dal Comune, previa reiezione della richiesta cautelare.

Già in sede cautelare il CGA aveva respinto la richiesta cautalere avanzata dal Comune di Sciacca, condannano l’Ente locale al pagamento delle spese giudiziali afferenti la fase cautelare. Da ultimo, esaminando il merito della controversia, il CGA, condividendo l’eccezione formulata dall’Avvocato Rubino, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal Comune di Sciacca, per mancanza di specifiche censure avverso la declaratoria di nullità emessa dal TAR, condannando nuovamente il Comune di Sciacca al pagamento delle spese giudiziali.

A questo punto nulla si frappone alla realizzazione dell’impianto di distribuzione carburanti in Via Verona; salvo l’obbligo del Comune di Sciacca al pagamento delle spese giudiziali, ed al pagamento del risarcimento dei danni subiti dagli interessati a causa dell’ingiustificato capovolgimento dell’iter amministrativo.

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