fbpx
Sport

Deferita l’Akragas: possibili punti di penalizzazione?

peppino tirriIl Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare a seguito della segnalazione della CO.VI.SO.C. ha deferito cinque società di Lega Pro: Messina, Maceratese, Lucchese, Akragas e Casertana.

Il Tribunale ha altresì deferito alcuni dirigenti delle società calcistiche che, per l’Akragas, riguardano il Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, Silvio Alessi, e l’amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore dell’Akragas, Peppino Tirri.

Il club biancoazzurro è stato deferito in quanto, si legge nel comunicato ufficiale, “ha violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2016, idonea garanzia a prima richiesta dell’importo di 350mila euro e comunque per non aver documentato alla Lega Italiana Calcio Professionistico, entro lo stesso termine, l’avvenuto deposito della garanzia a prima richiesta dell’importo di 350 mila euro sopra indicata. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi. La Società S.S. AKRAGAS CITTA’ DEI TEMPLI S.r.l. è stata deferita per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.: “a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal sig. ALESSI SILVIO, Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società S.S. Akragas Città dei Templi S.r.l., dal sig. TIRRI PIERINO, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società S.S. Akragas Città dei Templi S.r.l.; per la violazione dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 8) del C.U. 368/A del 26 aprile 2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2016/2017: a titolo di responsabilità propria, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2016, idonea garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00 e comunque per non aver documentato alla Lega Italiana Calcio Professionistico, entro lo stesso termine, l’avvenuto deposito della garanzia a prima richiesta dell’importo di 350mila euro. con l’applicazione della recidiva, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del C.G.S., per quanto specificato nella parte motiva“.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.