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Rubrica legis non est lex

Formazione Professionale: ennesima condanna per la Regione Siciliana

gigi rubinoIl Centro studi Luigi Pirandello Con sede in Bivona (AG) è un ente di formazione professionale che svolge la propria attività fin dal 1999; all’inizio del 2016 tale Ente avviava la procedura volta ad ottenere l’accreditamento delle sedi, necessario per l’accesso alle procedure di finanziamento delle attività di formazione professionale finanziate dall’Amministrazione regionale.

La procedura di accreditamento avrebbe dovuto avere inizio mediante il caricamento dell’istanza su di una piattaforma informatica gestita da Sviluppo Italia Sicilia spa; tale società, a partecipazione interamente regionale, gestiva “in house” la piattaforma informatica necessaria per l’espletamento della procedura di accreditamento. Tuttavia, per la macrotipologia D di accreditamento (afferente la formazione continua e permanente) il Centro studi bivonese era impossibilitato ad effettuare il caricamento dell’istanza a causa di un malfunzionamento del sistema, certamente ad esso non imputabile.

Il Centro studi peraltro prontamente segnalava il problema con apposita nota, senza tuttavia ottenere alcun riscontro; malgrado ciò nei mesi successivi Sviluppo Italia Sicilia spa, ormai in liquidazione, collocava i propri dipendenti in cassa integrazione, di fatto determinando un vero e proprio blocco dell’attività di gestione della piattaforma informatica, ed impedendo al Centro Studi bivonese di caricare la domanda di accreditamento per la macrotipolgia D.

Con l’avviso n. 8/2016 l’Amministrazione regionale avviava una procedura ad evidenza pubblica finalizzata a consentire la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia; il centro studi bivonese presentava apposita istanza di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, ma veniva escluso dalla graduatoria degli ammessi, non risultando accreditato per la macrotipolgia “Formazione continua e permanente”.

A questo punto il centro studi bivonese proponeva un ricorso giurisdizionale davanti al TAR SICILIA, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino (in foto) e Massimiliano Valenza, contro l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale, per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento avente ad oggetto la declaratoria di inammissibilità dell’istanza volta ad ottenere il finanziamento di attività formative. In particolare gli Avvocati Rubino e Valenza hanno censurato il provvedimento impugnato sottolineando il fatto che solo in ragione di un malfunzionamento del sistema informatico imputabile all’Amministrazione resistente il caricamento della domanda presentata dal ricorrente non ha avuto buon esito , citando precedenti giurisprudenziali del Tar del Lazio secondo cui non può non addebitarsi all’Amministrazione resistente l’omessa attivazione del cd. “dovere di soccorso” in tutti i casi in cui di denuncia un malfunzionamento di un sistema informatico . Si è costituito in giudizio l’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello stato di Palermo per chiedere il rigetto del ricorso, previa reiezione della richiesta cautelare avanzata dai difensori del ricorrente.

Il Tar Sicilia, Palermo, Sezione terza, Presidente la Dr.ssa Solveig Cogliani, Relatore la Dr.ssa Aurora Lento, condividendo la censura formulata dagli avvocati Rubino e Valenza secondo cui la mancanza dell’accreditamento per la macrotipologia “D” “Formazione continua e permanente” sembra essere addebitabile ad un malfunzionamento del sistema informatico, ha accolto la richiesta cautelare avanzata dai difensori del centro studi , disponendo l’ammissione con riserva dello stesso alla procedura ad evidenza pubblica, e condannando l’Amministrazione regionale al pagamento delle spese giudiziali afferenti la fase cautelare.

Pertanto, per effetto del provvedimento cautelare reso dal TAR il centro studi bivonese parteciperà alla procedura ad evidenza pubblica volta ad ottenere il finanziamento di attività formative mentre l’Amministrazione regionale pagherà le spese processuali.

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