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Rubrica legis non est lex

Frequentazioni con pregiudicati, niente porto d’armi: il TAR annulla il provvedimento di diniego

tribunaleIl Sig. T.G. di sessanta anni, imprenditore di Campobello di Licata, sin dal 1993 era titolare di un porto d’armi da caccia.

Tuttavia nel 2009 la Questura di Agrigento comunicava all’imprenditore la presenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza tendente al rilascio del porto di fucile in considerazione di “pregresse frequentazioni” con persone pregiudicate e altri soggetti controindicati ritenuti affiliati alla famiglia mafiosa di Campobello di Licata; conseguentemente il porto di fucile veniva negato.

Avverso il decreto del Questore veniva proposto ricorso gerarchico al Prefetto di Agrigento, che però rigettava il ricorso integrando la motivazione, segnatamente segnalando delle denunzie intercorse per reati contravvenzionali relativi alla normativa a tutela dell’ambiente.

A questo punto l’imprenditore ha proposto un ricorso giurisdizionale, con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, contro il Ministero dell’Interno, davanti al TAR Sicilia, per l’annullamento sia del decreto del Questore avente ad oggetto il diniego di porto di fucile, sia del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico.

In particolare gli avvocati Rubino e Valenza hanno censurato i provvedimenti impugnati sotto il profilo dell’eccesso di potere per illogicità manifesta, atteso che i Carabinieri della Stazione di Campobello di Licata avevano espresso parere favorevole al rilascio della licenza di porto d’armi per uso caccia, tenuto conto del comportamento tenuto dal richiedente nell’ultimo quinquennio; ed ancora, per quanto attiene ai reati contestati al ricorrente, gli stessi non presentano alcuna attinenza con la materia delle armi, trattandosi di reati contravvenzionali in materia ambientale. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso.

Il Tar Sicilia, Palermo, sezione prima, Presidente il Dr. Calogero Ferlisi, relatore la Dr.ssa Maria Cappellano, ha ritenuto fondate le censure formulate dagli Avvocati Rubino e Valenza, non avendo l’Autorità di Pubblica Sicurezza argomentato in concreto sulla potenziale incidenza degli elementi utilizzati sulla possibilità che il ricorrente possa effettivamente abusare delle armi, e per l’effetto ha accolto il ricorso annullando i provvedimento impugnati. Pertanto, in virtù della sentenza resa dal Tar Sicilia l’imprenditore campobellese potrà riottenere la licenza di porto di fucile per uso caccia mentre il Ministero dell’Interno dovrà rimborsare al ricorrente il contributo unificato versato all’erario per la proposizione del ricorso

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