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Rubrica legis non est lex

Il TAR dà torto alla Soprintendenza di Agrigento

gigi rubinoI coniugi C.G. e N.M. , proprietari di un terreno con fabbricati annessi sito in Agrigento, frazione di San Leone, Via dei Giacinti, avevano presentato una richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica alla Soprintendenza per i

Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento la quale, con nota del novembre 2015 rilasciava il richiesto provvedimento. Tuttavia, a seguito dell’esposto presentato da una vicina, la sig.ra R.O. , di 34 anni, di Agrigento, la Soprintendenza preannunziava la revoca dell’accertamento di compatibilità paesaggistica ed avvertiva la ditta interessata che avrebbe potuto presentare osservazioni entro dieci giorni dalla notifica; la suddetta nota veniva recapitata agli interessati in data 28 aprile 2016.

Tuttavia, a seguito di istanza di accesso agli atti, gli interessati apprendevano che in data 22 marzo 2016, ossia in data antecedente alla notifica della comunicazione dell’avvio del procedimento, la stessa Soprintendenza aveva inopinatamente disposto la revoca dell’accertamento di compatibilità paesaggistica; da qua la determinazione di proporre un ricorso davanti al TAR Sicilia, con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino (in foto) e Leonardo Cucchiara, contro la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento, per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento di revoca del provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica.

Gli avvocati Rubino e Cucchiara hanno censurato il provvedimento impugnato anche sotto il profilo della violazione delle garanzie partecipative, avendo l’Amministrazione resistente adottato il provvedimento di revoca prima che la relativa comunicazione di avvio del procedimento fosse recapitata ai ricorrenti, citando precedenti giurisprudenziali del TAR Puglia e del TAR Friuli Venezia Giulia secondo cui il principio di buon andamento impone all’Amministrazione di creare il contraddittorio con i destinatari degli effetti del provvedimento sia al fine di consentire il diritto di difesa sia per acquisire ogni elemento utile. Si è costituita in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso la vicina dei ricorrenti, sig.ra R.O.,di Agrigento, di 34 anni, rappresentata e difesa dall’Avvocato Gaetano Caponnetto, insistendo nella richiesta di rigetto della richiesta di sospensione avanzata dai ricorrenti.

Il TAR Sicilia, Palermo, Sezione Prima. Presidente il DR. Calogero Ferlisi, Relatore la Dr.ssa Maria Cappellano, ritenendo fondato il ricorso patrocinato dagli avvocati Rubino e Cucchiara, e ritenendo sussistente l’allegato danno grave ed irreparabile ha accolto l’istanza cautelare avanzata dai difensori ed ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato, fissando per la discussione del ricorso nel merito la prima udienza pubblica del mese di giugno dell’anno 2017. Pertanto fino a tale data, per effetto della pronunzia cautelare resa dal TAR, la situazione rimarrà cristallizzata.

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