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Rubrica legis non est lex

Il TAR sblocca un appalto bandito dal Comune di Cianciana

gigi rubinoCon bando di gara ritualmente pubblicato il Comune di Cianciana indiceva una procedura aperta per l’affidamento dei lavori relativi ad interventi di manutenzione straordinaria presso l’istituto comprensivo scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria di primo grado “Alessandro Manzoni” per un importo complessivo di 611.793 euro.

La gara veniva celebrata e veniva aggiudicata all’Impresa L.C. Costruzioni che aveva offerto un ribasso dell’11,55 %. Con preavviso di ricorso del primo marzo 2016 l’Impresa Itaca scarl con sede in Casteltermini, Via Onorevole Bonfiglio, in persona del legale rappresentante Signora Antonella Gucciardo, chiedeva la revoca dell’aggiudicazione disposta in favore della L.C. Costruzioni e l’aggiudicazione della gara in proprio favore.

Il Comune di Cianciana, con provvedimento del R.U.P. Architetto Paolo Sanzeri rigettava il suddetto preavviso di reclamo e, con successiva determina dirigenziale approvava i verbali di gara e disponeva l’aggiudicazione definitiva in favore della L.C. Costruzioni. A questo punto la Società Itaca scarl proponeva un ricorso davanti al TAR Sicilia chiedendo l’annullamento, previa sospensione, degli atti di gara e l’aggiudicazione dell’appalto in proprio favore, assumendo che quattro concorrenti avrebbero dovuto essere esclusi dalla gara per carenze documentali. Si sono costituiti in giudizio sia il Comune di Cianciana, in persona del sindaco pro tempore Santo Alfano, rappresentato e difeso dall’avvocato Girolamo Rubino (in foto), sia l’impresa aggiudicataria L.C. Costruzioni, rappresentata e difesa dall’Avvocato Emilio Amoroso, per chiedere il rigetto del ricorso, previa reiezione della richiesta cautelare di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati. In particolare gli avvocati Rubino e Amoroso hanno eccepito il principio della invarianza della media, secondo cui ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronunzia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di media nella procedura, nè per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte, citando numerosi precedenti giurisprudenziali del Tar Puglia e del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana.

Il TAR Sicilia Palermo, Sezione Terza, Presidente la Dr.ssa Solveig Cogliani, relatore la Dr.ssa Aurora Lento, condividendo le eccezioni formulate dagli avvocati Rubino e Amoroso circa l’applicabilità del principio dell’invarianza della media, ha respinto l’istanza di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, condannando l’impresa ricorrente anche al pagamento delle spese giudiziali relative alla fase cautelare, liquidate in euro mille, oltre accessori.

Pertanto, per effetto della pronunzia cautelare resa dal TAR Sicilia avranno presto inizio i lavori relativi agli interventi di manutenzione straordinaria presso l’istituto Comprensivo Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado “Alessandro Manzoni”, sede di Cianciana.

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