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Rubrica legis non est lex

La Corte d’Appello di Palermo condanna il Comune di Canicattì

girolamo-rubinoI Signori P.A. e c.ti, proprietari di alcune aree edificabili site nel territorio del Comune di Canicattì, sono stati destinatari di una procedura espropriativa posta in essere dal Comune di Canicattì finalizzata alla realizzazione di un parcheggio pubblico.

Con determinazione dirigenziale del 2009 veniva determinata l’indennità provvisoria di espropriazione, che non veniva accettata dai proprietari; nel 2011 veniva comunicato ai proprietari l’avvenuto deposito della relazione di stima, che aveva quantificato in euro 60 al metro quadrato il valore medio unitario dei terreni in questione. Ritenendo irrisoria la suddetta stima, avuto riguardo all’effettivo valore commerciale dei terreni, i proprietari hanno adito la Corte di Appello di Palermo, con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino e Armando Buttitta, affinchè procedesse alla rideterminazione dell’indennità definitiva di espropriazione.

Si è costituito in giudizio il Comune di Canicattì, in persona del Sindaco pro tempore, chiedendo il rigetto delle domande avanzate dagli attori, deducendo che l’indennità definitiva di espropriazione doveva ritenersi congrua ed adeguata. La Corte di Appello di Palermo, con apposita ordinanza, disponeva l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio al fine di accertare l’esatta estensione dei fondi espropriati ed il valore effettivo degli stessi. Il consulente tecnico d’ufficio perveniva ad una valutazione di euro 189,51/mq per le aree aventi destinazione c2, e ad un valore di euro 161,00/mq per le aree aventi destinazione c2, in considerazione del fatto che nelle zone c2 è realizzabile una minore cubatura; determinando l’indennità di espropriazione nell’importo complessivo di euro 281.115,10.

In conclusione la Corte di Appello ha determinato in complessivi euro 281.115,10 l’indennità di espropriazione dovuta agli attori, ordinando al Comune di Canicattì di depositare le somme presso la Cassa Depositi e Prestiti, e condannando il Comune di Canicattì al pagamento delle spese giudiziali, liquidate in euro 10.700, oltre accessori. Laddove il Comune di Canicattì non eseguirà la sentenza della Corte d’Appello di Palermo entro 120 giorni dalla data di notifica potrà essere un giudizio di ottemperanza di giudicato con richiesta di nomina di un commissario ad acta che intervenga in via sostitutiva.