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Rubrica legis non est lex

Non aveva ricevuto validamente l’avviso di convocazione per il conferimento di sede farmaceutiche: favarese avrà diritto al risarcimento dei danni

gigi rubinoLa Dr.ssa D.F. Di 64 anni di Favara aveva presentato domanda di partecipazione al concorso, per titoli ed esame, per il conferimento di sede farmaceutiche in provincia di Agrigento.

In data 19 novembre 2010 si svolgeva la prova scritta del suddetto concorso, ma la farmacista favarese non partecipava alla prova non avendo ricevuto alcun avviso di convocazione, sebbene secondo il bando di concorso l’avviso di convocazione avrebbe dovuto essere inoltrato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno presso il domicilio indicato nella domanda di partecipazione.

Presentata una richiesta di accesso agli atti all’Assessorato regionale della Salute l’Amministrazione esibiva un avviso di ricevimento della società Smmart Post, incaricata dall’Amministrazione Regionale per la consegna delle lettere ai concorrenti, dalla quale risultava che la lettera contenente il diario delle prove di esame era stata consegnata alla concorrente in data 5 novembre 2011; in realtà la sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento era frutto di una maldestra riproduzione.

Pertanto la farmacista favarese proponeva un ricorso davanti al TAR Sicilia, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino (in foto) e Giuseppe Impiduglia, per l’annullamento delle operazioni concorsuali nonché per il risarcimento del danno relativo alla perdita di chance.

Il TAR Sicilia assegnava un termine per la proposizione di una querela di falso, per l’accertamento della falsità della firma apposta sull’avviso di ricevimento; pertanto la farmacista, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Armando Buttitta, citava in giudizio sia l’Assessorato Regionale della Salute sia la Società’ Smmart Post srl che aveva avuto l’incarico di consegnare le lettere di convocazione ai candidati, al fine di far dichiarare la falsità della sottoscrizione del l’avviso di ricevimento. Instauratosi il contraddittorio la Smmart deduceva la correttezza della procedura seguita per le comunicazioni effettuate; la causa, istruita attraverso un consulenza grafologica sulla firma apposta, ha visto l’accoglimento della domanda avanzata dalla farmacista, con conseguente declaratoria della falsità della firma apposta sull’avviso di ricevimento.

L’originale della cartolina di ritorno non è stato prodotto in giudizio nonostante l’ordine di esibizione disposto dal Giudice in corso di causa, sicchè il consulente ha esaminato la copia fotostatica dell’avviso di ricevimento comparandolo con le scritture di verifica, ritenendo sussistenti divergenze tra le sottoscrizioni comparative di verifica e la firma sottoposta ad esame. Pertanto il Tribunale di Palermo ha escluso che la farmacista avesse apposto la propria firma sull’avviso di ricevimento,dichiarando la falsità della firma apposta sull’avviso di ricevimento della raccomandata inviata dall’Assessorato Regionale della Salute e condannando la Smmart Post al pagamento delle spese giudiziali, liquidate in euro duemilacinquecento oltre accessori e spese di consulenza. Pertanto, per effetto dell’accoglimento della querela di falso il TAR Sicilia dovrà ora pronunziarsi sul ricorso proposto dalla farmacista, valutando anche la richiesta di risarcimento del danno da perdita di chance.

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