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Accolto ricorso contro le cartelle per sanzioni edilizie: illegittimi gli interessi non motivati

La Sezione Seconda del TAR Sicilia-Palermo ha definito il ricorso proposto da un gruppo di privati cittadini contro il Comune di Licata, avente ad oggetto l’impugnazione di una serie di cartelle di pagamento emesse per l’inottemperanza ad ordini di demolizione di opere abusive.
I ricorrenti – difesi dagli avvocati Gaetano Caponnetto e Michele Melfa – avevano impugnato numerose cartelle esattoriali notificate dall’Agenzia delle Entrate Riscossione per importi oltre 100 mila euro.

Le somme si riferivano alle sanzioni pecuniarie ex art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. 380/2001, irrogate dal Comune di Licata nel 2019 a seguito dell’inottemperanza agli ordini di demolizione di manufatti abusivi realizzati in area vincolata.

I ricorrenti avevano dedotto, tra gli altri motivi, la violazione del principio di irretroattività delle sanzioni, la mancata legittimazione passiva di alcuni eredi, nonché l’illegittimità del ruolo per mancanza di motivazione, violazione dell’art. 3 della L. 241/1990 e dell’art. 7 dello Statuto del contribuente.

Il TAR, in particolare, ha accolto i motivi di ricorso concernenti la mancata motivazione delle somme richieste a titolo di interessi.
I giudici amministrativi hanno richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui, quando la cartella costituisce il primo atto impositivo con cui vengono pretesi interessi, essa deve indicare: la base normativa di riferimento; il criterio di calcolo; la decorrenza degli interessi stessi.

Nel caso di specie, le cartelle impugnate “non recavano alcuna indicazione della base normativa e del criterio di calcolo”, rendendo impossibile per i destinatari verificare la correttezza delle somme richieste.

Il TAR ha pertanto accolto nei limiti delle doglianze sugli interessi, disponendo l’annullamento delle cartelle di pagamento per tale profilo.
La pronuncia si inserisce nel solco della più recente giurisprudenza amministrativa e di legittimità, che impone un rigoroso obbligo di motivazione anche per gli atti di riscossione “derivati”, quando essi introducono nuovi elementi quantitativi o giuridici della pretesa, come nel caso degli interessi.