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Politica

Agrigento, disequilibrio finanziario al Comune: presentata interrogazione

“Ancora oggi si registra il mancato riscontro della nota/delibera della Corte dei Conti in ordine alle possibili anomalie della situazione finanziaria del Comune di Agrigento e con l’indicazione di attivare le necessarie misure correttive finalizzate ad eliminare ogni situazione di inadeguatezza o disequilibrio finanziario”.

Lo affermano in una interrogazione al Question Time i consiglieri comunali di Agrigento Calogero Firetto, Nello Hamel e Margherita Brucculeri.

“Questa inadempienza continua a perdurare, nonostante la stessa Corte dei conti abbia assegnato un nuovo termine di 15 giorni per curare l’invio delle controdeduzioni.
In proposito si ricorda che il tempestivo adempimento di riscontro è assolutamente necessario ed ineludibile per evitare ogni possibile refluenza negativa sulla gestione finanziaria comunale e scongiurare il rischio dell’attivazione di procedure di gestione controllata o possibili percorsi di predissesto.
Da non trascurare che, in atto, sussistono oggettivamente le condizioni per proseguire il programma di risanamento finanziario avviato nell’ultimo periodo purchè vengano rispettati i criteri di prudenza e controllo della spesa così come indicato nella parte conclusiva della nota della Corte dei conti.
A tal riguardo si evidenzia che la recente notizia della nomina fiduciaria da parte del Sindaco di personale esterno tecnicamente e giuridicamente contrasta con le prescrizioni della Corte dei Conti, in quanto viene effettuata in una circostanza temporale nella quale manca il c.d. “allineamento degli strumenti contabili” e, quindi, in assenza delle condizioni di legge che disciplinano l’assunzione di personale, gli incarichi ad personam o la stessa pratica di esternalizzazione a terzi di ruoli istituzionali.
Per meglio focalizzare la problematica ed al fine di evitare possibili errori di valutazione, si riporta di seguito una breve sintesi normativa sull’argomento:

“l’art. 9, comma 1-quinquies, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, aggiunto dalla L. di conversione 7 agosto 2016, n. 160 e, successivamente, modificato dall’art. 1, comma 904, L. 30 dicembre 2018, n. 145, il quale stabilisce che “In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l’approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 13 della L. 31 dicembre 2009, n. 196 , compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l’approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall’art. 141 del testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E’ fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.”;

In conclusione, non entrando nel merito delle scelte amministrative, che sicuramente sono state orientate su professionisti che rivestono caratteristiche di ottima qualità per curriculum ed esperienza maturata, si interroga per conoscere se nell’effettuare le nomine ex art.110 del T.U.E.L. sia stata valutata la normativa e gli articoli sopra citati e se tali nomine non contrastino con la predetta prescrizione della Corte dei Conti che richiama a non effettuare spese che non siano inderogabili ed obbligatorie”.

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