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Agrigento, modifica degli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche

Il Sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, con Ordinanza Sindacale n. 100 del 21/10/2022 ha provveduto alla modifica degli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione al fine di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica e il conseguente disturbo della quiete e del riposo.

In particolare, il primo cittadino, ha ordinato per il periodo compreso tra il 22 ottobre e il 2 novembre 2022, al fine di tutelate l’ordine e la sicurezza pubblica
– DI VIETARE la vendita, per asporto, di bevande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro, da parte degli esercenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche dispensate da distributori automatici, su
tutto il territorio comunale e di vietare la vendita per l'asporto delle bevande alcoliche e superalcoliche, dalle ore 24:00 fino alla chiusura degli esercizi.
– DI VIETARE il consumo e/o l’abbandono in luogo aperto al pubblico di bevande alcoliche o non alcoliche, comunque acquisite, contenute in bottiglie di vetro o in contenitori realizzati con il medesimo materiale

CONSENTE
dopo le ore 24.00 esclusivamente agli esercizi pubblici (ad es. bar e ristoranti) la somministrazione delle bevande alcoliche e superalcooliche per il consumo immediato all’interno del locale o nello spazio esterno di
pertinenza regolarmente avuto in concessione.

ORDINA
che tutte le tipologie di pubblici esercizi, esercizi di vicinato alimentari, laboratori artigianali di prodotti alimentari (a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo: ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-
service, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari), compresi i distributori automatici osservino i seguenti orari di chiusura:
a. Su tutto il territorio comunale
– ore 01.00 tutti i giorni;

Obblighi per i titolari dei locali
Fatta salva l’applicazione delle norme del Codice penale, del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, del D. Igs. n. 42 del 22.01.2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dei regolamenti comunali, nei locali
e negli spazi aperti adibiti all’attività di vendita e/o somministrazione di bevande e/o di sostanze alimentari o all’attività di intrattenimento e di spettacolo, è fatto obbligo ai rispettivi titolari e/o responsabili di:
– vigilare – sia all’ interno del proprio locale che nel perimetro esterno dell’area autorizzata, di pertinenza del proprio locale – anche avvalendosi di addetti al controllo dell’ utenza, invitando gli avventori a tenere comportamenti che non disturbino, mediante schiamazzi o rumori, ovvero, abusando di strumenti sonori, la quiete pubblica e il riposo delle persone. L’accertata violazione, in caso di recidiva, fatta salva la responsabilità del gestore in ordine al reato di cui all’art. 659 c.p., comporta sempre la revoca della concessione per l’occupazione del suolo pubblico;

– vigilare, affinché, i frequentatori del locale, nell’area esterna autorizzata, di stretta pertinenza dell’esercizio non tengano comportamenti che contrastino con le norme igieniche e di tutela dell’ambiente, in conseguenza alla fruizione del locale, proponendo soluzioni idonee per agevolare il rispetto delle norme basilari di rispetto dell’ ambiente;
– attuare le prescrizioni normative relative alla somministrazione di alimenti e bevande e di sicurezza dei luoghi di lavoro;
– osservare le disposizioni di legge poste a tutela dei minori di età;
– rispettare rigorosamente i limiti perimetrali dell’area pubblica esterna al locale, regolarmente concessa dal Comune, nonché le condizioni imposte dal titolo concessorio, evitando di invadere la parte di suolo pubblico non autorizzato all’ occupazione, con sedie, tavolini, fioriere, pedane, ombrelloni, gazebo e altro;
– assicurare, salvo impedimenti di carattere oggettivo, che dopo l’orario di chiusura dell’esercizio e nei periodi di chiusura per ferie o di chiusura forzata per altri motivi, l’area esterna occupata con tavoli e sedie venga sgombrata o comunque resa inutilizzabile, avendo cura che le relative operazioni, specie se effettuate in orario serale e notturno, si svolgano in modo da non disturbare il riposo delle persone;
– non permettere, durante gli spettacoli di intrattenimento musicale, che si svolgono con complessi musicali, di far posizionare gli strumenti oltre lo spazio pubblico autorizzato;
– orientare le casse elettroacustiche verso la direzione del mare, ove possibile, per attutire l’espansione del volume dalla parte delle abitazioni;
– esporre in modo ben visibile agli avventori il paragrafo della presente ordinanza che esplicita gli obblighi particolari a loro carico;
– attrezzare l’ area di pertinenza del locale con idonei raccoglitori di rifiuti;

Obblighi per i frequentatori dei locali
Per motivi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché per prevenire rischi o pericoli per la pubblica incolumità, tutte le aree pubbliche, soprattutto quelle del centro storico, anche in funzione dell’ agibilità e della sicurezza conservativa dei beni storici, artistici e monumentali ivi presenti, sono utilizzate esclusivamente come luogo di fruizione, nel rispetto delle regole comportamentali del vivere civile e di decoro urbano, nonché come luogo di fruizione delle prospettive monumentali ivi godibili.
In particolare è vietato:
a) gettare o abbandonare per terra carte e qualsiasi tipo di rifiuti solidi e liquidi, lattine, bottiglie ed altri oggetti che costituiscono pericolo per l’incolumità pubblica e pregiudizio per il decoro della città;
b) imbrattare con disegni, scritte e simili i muri e gli edifici sia pubblici che privati, nonché qualsiasi atto o comportamento che possa deturpare o limitare la fruibilità collettiva del bene, come ad esempio atti vandalici in danno di aree verdi, panchine, segnaletica, veicoli, impianti sportivi, prospetti di edifici privati ecc.;
c) imbrattare, con disegni, scritte e simili i muri degli edifici di culto e i monumenti storicoartistici, nonché qualsiasi atto o comportamento che possa deturpare o insudiciare, anche mediante abbandono di rifiuti solidi e liquidi, o limitare la fruibilità collettiva del bene medesimo;
d) tutti gli atti e i comportamenti, anche dovuti all’uso dell’alcol, come alterchi, schiamazzi, molestia che impediscano il diritto di serena convivenza civile;
e) bivaccare o usare i luoghi e gli spazi pubblici e privati come siti di deiezione;
f) consumare bevande alcoliche lontano dalle adiacenze dei locali pubblici;
g) assembrarsi dinanzi gli ingressi delle residenze private e/o delle locande e bad and breakfast, ostacolando il passaggio a chi vi abita o dimora in modo agevole ed in piena sicurezza;
h) sostare per consumare bevande o cibo, banchettando e abbandonando ogni minimo rifiuto agli angoli delle strade, oltre le aree appositamente autorizzate di pertinenza dei locali pubblici;
i) sostare la propria auto e/o motoveicolo, in strade e piazze ove vige il divieto, tale da provocare intralcio alla circolazione e alla sicurezza stradale, oltre ad arrecare notevoli disagi ai residenti della zona per la ricerca di un parcheggio;
j) emettere suoni disturbanti, grida, urli, uso di strumenti e/o apparecchiature, segnalazioni acustiche di auto o motoveicoli, oltre i limiti della normale tollerabilità, in ragione anche del rispetto della quiete pubblica e del riposo delle persone.

O.S. n. 100/2022: Modifica degli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche

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