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Rubrica legis non est lex

Anche il CGA dà torto al comune di Lampedusa e Linosa: respinta richiesta di sospensiva

gigi rubinoNel 2009 la sig.ra M.R. presentava al Comune di Lampedusa e Linosa una richiesta di rilascio del permesso di costruire sul fondo di sua proprietà sito nell’isola di Lampedusa in contrada Cala Creta per la realizzazione di un fabbricato da destinare a civile abitazione per uso turistico;

con contratto di compravendita la detta signora cedeva il proprio fondo ai figli. Durante la fase istruttoria venivano acquisiti il parere favorevole della Soprintendenza dei beni culturali di Agrigento, dell’Ispettorato delle foreste, nonchè il parere igienico-sanitario rilasciato dall’ASP di Palermo.

Nel 2011 il Comune, alla luce dei pareri favorevoli acquisiti, rilasciava il permesso di costruire; nel 2012 veniva richiesta l’approvazione di una variante su cui si esprimevano favorevolmente tutti gli enti di cui sopra. Ma il Comune restava silente; da qua la determinazione della proprietaria del fondo di proporre un ricorso davanti al Tar Sicilia, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Leonardo Cucchiara, per l’annullamento del silenzio-inadempimento formatosi sulla richiesta di concessione edilizia in variante presentata e non esitata. Il TAR accoglieva il ricorso e dichiarava l’obbligo del Comune di provvedere con un provvedimento espresso sull’istanza presentata; il Comune a questo punto comunicava alla ricorrente l’avvio del procedimento relativo all’annullamento d’ufficio del permesso di costruire, nonchè il preavviso di diniego del progetto di variante.

L’interessata presentava al Comune analitiche osservazioni, corredate da relazione tecnica; ma l’Amministrazione comunale annullava in autotutela il titolo edilizio rilasciato quattro anni prima e rigettava la richiesta di variante. Da qua la determinazione degli interessati di proporre un nuovo ricorso davanti al TAR Sicilia, sempre con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino e Leonardo Cucchiara, avverso l’annullamento in autotutela del permesso di costruire ed il rigetto della richiesta di variante. In particolare gli avvocati Rubino e Cucchiara hanno censurato i provvedimenti impugnati sotto il profilo della violazione del principio dell’affidamento, atteso che l’Amministrazione ha impiegato oltre quattro anni per procedere all’annullamento d’ufficio, a fronte di un termine di soli diciotto mesi normativamente previsto, nonchè sotto il profilo del difetto di motivazione, atteso che l’Amministrazione, a fronte di articolate controdeduzioni presentate, non offriva alcun puntuale riscontro, limitandosi a mere clausole di stile.

Il TAR Sicilia accoglieva anche il nuovo ricorso, condividendo le censure formulate dagli Avvocati Rubino e Cucchiara, annullando i provvedimenti impugnati e condannando anche al pagamento delle spese giudiziali il Comune di Lampedusa e Linosa. Ma il Comune di Lampedusa e Linosa, in persona del Sindaco Dr.ssa Giuseppina Maria Nicolini, proponeva appello davanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana per la riforma, previa sospensione, della sentenza sfavorevole all’Amministrazione resa dal TAR; anche in grado di appello si costituivano in giudizio i proprietari del fondo, con il patrocinio dell’avvocato Girolamo Rubino, per chiedere il rigetto dell’appello, previa reiezione della richiesta cautelare.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione siciliana, condividendo le tesi difensive formulate dall’Avvocato Rubino, rilevando l’assenza del periculum in mora incombente sul Comune e ritenendo la sentenza appellata esente da vizi, ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata dal Comune. A questo punto i privati potranno proporre un ricorso per ottemperanza per chiedere un intervento sostitutivo a fronte dell’atteggiamento elusivo tenuto dal Comune, nonchè per pretendere il pagamento delle spese giudiziali afferenti il precedente giudizio; e ciò mediante la richiesta di nomina di un commissario ad acta da parte del TAR a spese del comune soccombente.

“E’ veramente sorprendente che una Pubblica Amministrazione ignori il dettato normativo che limita l’intervento in autotutela della pubblica Amministrazione nell’ambito di soli diciotto mesi”, ha dichiarato l’Avvocato Girolamo Rubino, difensore dei proprietari. “Ciò appare ancora più grave alla luce della circostanza che le spese giudiziali ed i danni subiti e subendi dai proprietari saranno a carico dell’Amministrazione Comunale, e, quindi, in definitiva a carico dei contribuenti”, conclude Rubino.

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