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Rubrica legis non est lex

Arruolamento nell’Arma dei Carabinieri: Consiglio di Stato respinge appello del Ministero della Difesa

Il sig. C.I. di anni 26, con il patrocinio dell’avv. Girolamo Rubino, proponeva un ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Lazio contro il Ministero della Difesa ed il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri avverso il provvedimento del 25 settembre 2019 con cui il giovane siciliano era stato escluso dal concorso per l’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri, in ragione di una presunta diagnosi di alluce valgo bilaterale.
In ragione delle certificazioni sanitarie prodotte dall’avv. Rubino ed attestati la sussistenza in capo al proprio assistito dei requisiti per l’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri, il T.A.R. del Lazio disponeva una verificazione, in contraddittorio tra le parti, incaricando di ciò la Commissione Sanitaria d’Appello dell’Aeronautica Militare.
A seguito degli accertamenti sanitari effettuati, la Commissione incaricata riscontrava che la presunta causa di non idoneità in realtà non comportava deficit funzionali clinicamente rilevabili e, pertanto, giudicava il profilo sanitario del giovane compatibile con il prosieguo dell’iter concorsuale.
Veniva dunque accertata la fondatezza delle censure mosse dall’avv. Rubino in ordine al possesso dei requisiti di idoneità previsti per l’arruolamento nell’Arma in capo all’aspirante Carabiniere e l’erroneità del giudizio formulato dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, che, pertanto, convocava nuovamente l’aspirante Carabiniere per sottoporlo agli accertamenti psico-attitudinali, in esito ai quali il giovane veniva dichiarato idoneo.
Conseguentemente, il T.A.R. del Lazio, preso atto del positivo esito della verificazione effettuata dalla Commissione Sanitaria d’Appello dell’Aeronautica Militare e del fatto che la stessa Arma dei Carabinieri in data 29 gennaio 2020 aveva attestato l’idoneità attitudinale del ricorrente all’arruolamento, con ordinanza resa in data 24 febbraio 2020, accoglieva l’istanza cautelare proposta dall’avv. Rubino, disponendo l’ammissione del ricorrente a partecipare ai corsi di formazione ed infine con sentenza resa in data 13 maggio 2020, condividendo i richiami giurisprudenziali dell’avv. Girolamo Rubino, secondo cui “le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti psico – fisici non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano ravvisabili ipotesi di eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità”, accoglieva il ricorso proposto, annullando sia il giudizio di inidoneità che la graduatoria di merito del concorso.
Avverso la detta sentenza proponeva appello innanzi il Consiglio di Stato il Ministero della Difesa chiedendone la sospensione degli effetti. Si costituiva dunque il giovane siciliano sempre con il patrocinio dell’avv. Girolamo Rubino, il quale contestava i motivi di appello proposti dal Ministero della Difesa evidenziando in particolare l’insussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare proposta.
Veniva infatti rappresentato che, ancor prima dell’adozione dell’ordinanza cautelare resa dal T.A.R. e, precisamente, a seguito del deposito della verificazione da parte della Commissione Sanitaria incaricata, l’amministrazione aveva sottoposto il proprio assistito agli ulteriori accertamenti psico – fisici ed attitudinali ed era stato giudicato idoneo e, pertanto, appariva evidente l’insussistenza di alcun pregiudizio grave ed irreparabile per l’amministrazione.
Il Consiglio di Stato Sez.IV, con ordinanza del 28 agosto 2020, proprio come evidenziato dall’avv. Rubino, ha ritenuto che “nel bilanciamento dei contrapposti interessi (l’interessato, ammesso con riserva, ha superato anche le prove successive) appare prioritario mantenere la res adhuc integra” ed ha respinto l’istanza cautelare proposta dal Ministero della Difesa e, dunque, il giovane siciliano potrà essere arruolato nell’Arma dei Carabinieri.

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