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	<title>Rubrica legis non est lex - Scrivo Libero News</title>
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	<description>Il portale di Agrigento e provincia</description>
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	<title>Rubrica legis non est lex - Scrivo Libero News</title>
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	<item>
		<title>Svolta sull’appalto dell’Area Artigianale di Castelvetrano: rinuncia alla cautelare, i lavori vanno avanti</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Scrivo Libero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2026 07:57:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rubrica legis non est lex]]></category>
		<category><![CDATA[area artigianale]]></category>
		<category><![CDATA[Castelvetrano]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Via libera alla prosecuzione dei lavori di riqualificazione, potenziamento ed efficientamento dell’Area Artigianale di Castelvetrano. Nel corso della camera di consiglio del 6 ottobre 2026, svoltasi&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Via libera alla prosecuzione dei lavori di riqualificazione, potenziamento ed efficientamento dell’Area Artigianale di Castelvetrano.<span id="more-248911"></span><br />
Nel corso della camera di consiglio del 6 ottobre 2026, svoltasi davanti alla Sezione I del TAR Sicilia – Palermo, la società ricorrente DM Costruzioni s.r.l., con sede a Favara (AG), ha formalmente rinunciato alla richiesta di misura cautelare, chiedendo di passare direttamente alla trattazione di merito. Il Presidente ha quindi preso atto della decisione, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo delle udienze cautelari.<br />
La controversia riguarda la procedura aperta per l&#8217;assegnazione degli interventi, aggiudicata con il criterio del minor prezzo ed esclusione automatica delle offerte anomale. Il nodo del contendere risiede nel calcolo della soglia di anomalia secondo il Metodo A dell&#8217;Allegato II.2 al d.lgs. 36/2023, e in particolare nella gestione delle offerte con identico ribasso durante la fase del &#8220;taglio delle ali&#8221;.<br />
La DM Costruzioni s.r.l. , ha contestato l&#8217;operato della stazione appaltante sostenendo l&#8217;applicazione del criterio &#8220;assoluto&#8221;, che prevede il conteggio distinto delle offerte uguali. Secondo la tesi della ricorrente, una corretta applicazione del calcolo le avrebbe garantito la vittoria dell&#8217;appalto. L&#8217;amministrazione comunale, al contrario, ha applicato il criterio del &#8220;blocco unitario&#8221;, aggiudicando la gara in favore della GAM s.r.l. in conformità con l&#8217;orientamento giurisprudenziale del TAR Catania.<br />
In giudizio, la GAM s.r.l. – impresa aggiudicataria e controinteressata – con sede ad Agrigento, è stata difesa dagli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza. Nelle memorie difensive, i legali hanno evidenziato l&#8217;insussistenza del periculum in mora, facendo leva sull&#8217;attestazione della Direzione dei Lavori che certifica l&#8217;avvenuta esecuzione di circa il 70% dell&#8217;opera.<br />
Un eventuale blocco o subentro in corsa avrebbe pregiudicato il rispetto del termine tassativo del 30 novembre 2026 per il completamento dei lavori, data limite oltre la quale si rischierebbe la perdita definitiva del finanziamento pubblico, con conseguenti ingenti danni economici per il Comune e per l&#8217;impresa. In via subordinata, richiamando l’art. 122 c.p.a. e l&#8217;avanzato stato di attuazione dell&#8217;opera, la difesa ha ribadito la legittimità dell&#8217;operato amministrativo e la continuità della norma sul &#8220;taglio delle ali&#8221; dal 1999 a oggi.<br />
Rientrata l&#8217;istanza di sospensione, i lavori nell&#8217;area artigianale proseguiranno a pieno ritmo per centrare l&#8217;obiettivo del 30 novembre 2026. La trattazione del merito davanti al TAR si terrà nell&#8217;udienza pubblica fissata per il 9 febbraio 2027.</p><p>The post <a href="https://www.scrivolibero.it/svolta-sullappalto-dellarea-artigianale-di-castelvetrano-rinuncia-alla-cautelare-i-lavori-vanno-avanti/">Svolta sull’appalto dell’Area Artigianale di Castelvetrano: rinuncia alla cautelare, i lavori vanno avanti</a> first appeared on <a href="https://www.scrivolibero.it">Scrivo Libero News</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Corte d&#8217;Appello di Palermo, scontro sulla presidenza: il Presidente del TAR Lazio fissa l&#8217;udienza sul ricorso avverso la nomina del Dottor Balsamo</title>
		<link>https://www.scrivolibero.it/corte-dappello-di-palermo-scontro-sulla-presidenza-il-presidente-del-tar-lazio-fissa-ludienza-sul-ricorso-avverso-la-nomina-del-dottor-balsamo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Scrivo Libero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 07:29:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rubrica legis non est lex]]></category>
		<category><![CDATA[Corte d'appello]]></category>
		<category><![CDATA[Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[Presidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Tar]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Si riapre lo scontro ai vertici della magistratura siciliana. La delibera con cui il Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, lo scorso 18 febbraio 2026, ha&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Si riapre lo scontro ai vertici della magistratura siciliana. La delibera con cui il Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, lo scorso 18 febbraio 2026, ha assegnato al Dott. Antonio Balsamo la presidenza della Corte di Appello di Palermo è stata impugnata dinanzi al TAR del Lazio. <span id="more-248713"></span>A promuovere l&#8217;azione legale è la Dott.ssa Maria Giuseppa Di Marco, magistrato concorrente alla medesima carica, originaria di Cammarata (AG), che ha chiesto l&#8217;annullamento della delibera previa sospensione cautelare.<br />
La Dott.ssa Di Marco, assistita dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, attualmente presiede la Sezione Lavoro della Corte d&#8217;Appello di Palermo ed era stata designata Magistrato Vicario del Presidente dell&#8217;ufficio. A supporto del proprio ricorso, la magistrata vanta un solido percorso professionale con oltre 21 anni di funzioni giudicanti di secondo grado, affiancati da una pluriennale esperienza semidirettiva e da complessi incarichi di collaborazione direttiva.<br />
I legali della ricorrente mettono nel mirino la motivazione con cui Palazzo dei Marescialli ha giudicato &#8220;sostanzialmente equivalenti&#8221; i curricula dei due candidati. Nel ricorso si censura tra l’altro come la commissione abbia scelto di valorizzare un incarico direttivo di soli 21 mesi svolto dal Dott. Balsamo presso il Tribunale di Palermo — un incarico conferito sulla base di un titolo successivamente annullato dalla giustizia amministrativa — anteponendolo alle funzioni semidirettive pluriennali, stabili e regolarmente confermate della Di Marco.<br />
Nel giudizio si sono costituiti il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministero della Giustizia, rappresentati dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, oltre al Dott. Antonio Balsamo in qualità di controinteressato, difeso dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli e Valentina Novara.<br />
La decisione è ora affidata ai giudici amministrativi: il Presidente del TAR Lazio ha fissato l&#8217;udienza per la trattazione del ricorso al prossimo 21 ottobre 2026</p><p>The post <a href="https://www.scrivolibero.it/corte-dappello-di-palermo-scontro-sulla-presidenza-il-presidente-del-tar-lazio-fissa-ludienza-sul-ricorso-avverso-la-nomina-del-dottor-balsamo/">Corte d’Appello di Palermo, scontro sulla presidenza: il Presidente del TAR Lazio fissa l’udienza sul ricorso avverso la nomina del Dottor Balsamo</a> first appeared on <a href="https://www.scrivolibero.it">Scrivo Libero News</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Cava di Favarotta, il CGA ribalta il TAR: accolto l’appello dell’impresa sul rinnovo della concessione</title>
		<link>https://www.scrivolibero.it/cava-di-favarotta-il-cga-ribalta-il-tar-accolto-lappello-dellimpresa-sul-rinnovo-della-concessione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Scrivo Libero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 07:11:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rubrica legis non est lex]]></category>
		<category><![CDATA[Campobello di Licata]]></category>
		<category><![CDATA[Cava]]></category>
		<category><![CDATA[Cava di Favarotta]]></category>
		<category><![CDATA[Cga]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Riformata la decisione di primo grado: per i giudici d&#8217;appello il no della Soprintendenza merita un approfondimento nel merito. Decisive le cifre della difesa: estratto solo&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.scrivolibero.it/cava-di-favarotta-il-cga-ribalta-il-tar-accolto-lappello-dellimpresa-sul-rinnovo-della-concessione/">Cava di Favarotta, il CGA ribalta il TAR: accolto l’appello dell’impresa sul rinnovo della concessione</a> first appeared on <a href="https://www.scrivolibero.it">Scrivo Libero News</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p style="text-align: center;">Riformata la decisione di primo grado: per i giudici d&#8217;appello il no della Soprintendenza merita un approfondimento nel merito. Decisive le cifre della difesa: estratto solo il 5% del materiale, ripristini ambientali tecnicamente impossibili nella fase attuale.<span id="more-248446"></span></p>
</blockquote>
<p style="text-align: left;">Il Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) accoglie l’appello cautelare dell&#8217;imprenditore G.T. e ribalta il &#8216;no&#8217; del TAR Sicilia sul futuro della Cava di Favarotta nel terrirorio del Comune di Campobello di Licata. Con l’ordinanza pubblicata il 16 settembre 2026, i giudici di secondo grado hanno ritenuto fondate le censure sollevate dagli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza, sollecitando la rapida fissazione dell&#8217;udienza di merito.<br />
La contesa nasce dal veto della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Agrigento al rinnovo quindicennale della concessione rilasciata nel 2010. L’amministrazione contestava la mancata esecuzione delle opere di recupero e ripristino ambientale dell’area. Un&#8217;obiezione che la difesa ha smontato numeri alla mano: l’attività estrattiva è finora proseguita solo in minima parte, con appena 15.000 metri cubi di calcare estratti a fronte di un volume totale autorizzato di 265.000 metri cubi (pari al 5,66%).<br />
Con il cantiere ancora fermo alla profilatura del primo dei sei gradoni previsti — senza alcuna variazione o ampliamento rispetto al progetto originario — eseguire il recupero morfologico o la piantumazione risultava tecnicamente ed oggettivamente impossibile.<br />
Una linea a cui il CGA ha dato credito: applicando l’articolo 55, comma 10, del Codice del Processo Amministrativo, il Collegio ha riconosciuto che le ragioni legate all&#8217;esatta ubicazione dell&#8217;area e all&#8217;impossibilità temporanea dei ripristini richiedono un attento esame. La parola torna ora al TAR Sicilia per la decisione definitiva.</p><p>The post <a href="https://www.scrivolibero.it/cava-di-favarotta-il-cga-ribalta-il-tar-accolto-lappello-dellimpresa-sul-rinnovo-della-concessione/">Cava di Favarotta, il CGA ribalta il TAR: accolto l’appello dell’impresa sul rinnovo della concessione</a> first appeared on <a href="https://www.scrivolibero.it">Scrivo Libero News</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Interdittiva prefettizia sospesa dal TAR: la E.D. Srl di Aragona salva contratti e lavoro</title>
		<link>https://www.scrivolibero.it/interdittiva-prefettizia-sospesa-dal-tar-la-e-d-srl-di-aragona-salva-contratti-e-lavoro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Scrivo Libero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 07:09:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rubrica legis non est lex]]></category>
		<category><![CDATA[Aragona]]></category>
		<category><![CDATA[Interdittiva]]></category>
		<category><![CDATA[Tar]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Un’immediata boccata d’ossigeno per la E.D. S.r.l., azienda con sede ad Aragona attiva nel settore della messa in riserva di rifiuti non pericolosi da raccolta differenziata&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.scrivolibero.it/interdittiva-prefettizia-sospesa-dal-tar-la-e-d-srl-di-aragona-salva-contratti-e-lavoro/">Interdittiva prefettizia sospesa dal TAR: la E.D. Srl di Aragona salva contratti e lavoro</a> first appeared on <a href="https://www.scrivolibero.it">Scrivo Libero News</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un’immediata boccata d’ossigeno per la E.D. S.r.l., azienda con sede ad Aragona attiva nel settore della messa in riserva di rifiuti non pericolosi da raccolta differenziata e della lavorazione di cascami e rottami.<span id="more-248148"></span><br />
Il Presidente della Prima Sezione del TAR Sicilia &#8211; Palermo ha sospeso in via d’urgenza l’efficacia del provvedimento con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica aveva disposto la cancellazione della società dall’Albo dei Gestori Ambientali.<br />
L’intricata vicenda ha preso il via a fine luglio, quando la Prefettura di Agrigento ha emesso una misura interdittiva nei confronti della società agrigentina, ipotizzando un pericolo di condizionamento mafioso sulla base di alcuni elementi indiziari.<br />
Un provvedimento che ha innescato un immediato effetto domino: in esecuzione dell’interdittiva prefettizia, il Ministero dell’Ambiente ha disposto la cancellazione dell’impresa dall’Albo, con il rischio di paralizzarne del tutto la presenza sul mercato.<br />
La svolta è arrivata con il ricorso proposto nell’intesse della società dagli avvocati Girolamo Rubino e Rosario De Marco Capizzi.<br />
I legali della E.D. S.r.l. hanno censurato i provvedimenti deducendo da un lato, la palese violazione del diritto al contraddittorio, poiché la Prefettura avrebbe indicato solo alcuni indizi nella fase istruttoria per poi fondare la decisione finale su circostanze mai contestate in precedenza; dall’altro, un difetto di motivazione e di istruttoria sull’effettiva rilevanza dei singoli elementi richiamati.<br />
Con la successiva cancellazione dall’Albo dei Gestori Ambientali, la società si è trovata di fronte allo spettro di un blocco immediato di tutti i cantieri e dei contratti in corso con aziende private.<br />
Gli avv.ti Rubino e De Marco Capizzi hanno quindi impugnato il provvedimento ministeriale con ricorso per motivi aggiunti e richiesto al Presidente del TAR Palermo un decreto monocratico urgente per scongiurare un danno irreparabile.<br />
Condividendo le tesi difensive, il Presidente della Prima Sezione del TAR ha sospeso gli effetti della cancellazione fino all’udienza camerale del 6 ottobre 2026.<br />
Grazie a questa decisione cautelare, la E.D. S.r.l. potrà continuare a operare regolarmente e a mantenere i rapporti contrattuali nel settore ambientale in attesa della discussione in sede collegiale.</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.scrivolibero.it/interdittiva-prefettizia-sospesa-dal-tar-la-e-d-srl-di-aragona-salva-contratti-e-lavoro/">Interdittiva prefettizia sospesa dal TAR: la E.D. Srl di Aragona salva contratti e lavoro</a> first appeared on <a href="https://www.scrivolibero.it">Scrivo Libero News</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Poste Italiane dovrà trasferire il dipendente da Bolzano ad Agrigento: il Tribunale di Roma accoglie il reclamo sulla Legge 104</title>
		<link>https://www.scrivolibero.it/poste-italiane-dovra-trasferire-il-dipendente-da-bolzano-ad-agrigento-il-tribunale-di-roma-accoglie-il-reclamo-sulla-legge-104/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Scrivo Libero]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 09:04:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rubrica legis non est lex]]></category>
		<category><![CDATA[Agrigento]]></category>
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		<category><![CDATA[Poste]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Tribunale di Roma, Terza Sezione Lavoro, si è pronunciato sul reclamo proposto da un lavoratore della provincia di Agrigento nei confronti di Poste Italiane S.p.A.,&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.scrivolibero.it/poste-italiane-dovra-trasferire-il-dipendente-da-bolzano-ad-agrigento-il-tribunale-di-roma-accoglie-il-reclamo-sulla-legge-104/">Poste Italiane dovrà trasferire il dipendente da Bolzano ad Agrigento: il Tribunale di Roma accoglie il reclamo sulla Legge 104</a> first appeared on <a href="https://www.scrivolibero.it">Scrivo Libero News</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Tribunale di Roma, Terza Sezione Lavoro, si è pronunciato sul reclamo proposto da un lavoratore della provincia di Agrigento nei confronti di Poste Italiane S.p.A., ordinando il trasferimento immediato del dipendente dalla sede di Bolzano al Centro Operativo di Agrigento. <span id="more-248111"></span>Nel giudizio, il lavoratore è stato assistito dagli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Giuseppe Gatto.<br />
La vicenda trae origine dal contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato nel giugno 2024, con il quale il dipendente era stato assegnato al Centro Operativo di Bolzano con mansioni di addetto alla produzione.<br />
A partire dall’ottobre dello stesso anno, il lavoratore ha iniziato a fruire dei permessi previsti dalla Legge 104/1992 per assistere il fratello residente in provincia di Agrigento (per la precisione a Porto Empedocle), affetto da una grave patologia che richiede assistenza continua.<br />
Con il passare dei mesi, le condizioni di salute dei genitori si sono progressivamente aggravate, riducendo la capacità della rete familiare di garantire il supporto necessario e spingendo il dipendente a richiedere il trasferimento in Sicilia prima a settembre 2025 e poi a febbraio 2026.<br />
A fronte del doppio diniego opposto dall’azienda e del successivo rigetto della prima istanza cautelare, il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’accoglimento della misura cautelare urgente, evidenziando come l’azione giudiziaria sia stata intrapresa a seguito dell’effettivo e documentato indebolimento del supporto familiare.<br />
I giudici – condividendo le tesi degli avvocati Rubino, Impiduglia e Gatto – hanno chiarito che, trattandosi dell’unico componente del nucleo familiare in grado di prestare le cure necessarie al fratello, l’attesa dell’esito di un giudizio ordinario avrebbe compromesso le primarie esigenze assistenziali del disabile.<br />
In merito al diritto al trasferimento, il Tribunale ha ricordato che la tutela prevista dall’articolo 33, comma 5, della Legge 104/1992 ha natura imperativa ed è posta a presidio di diritti fondamentali della persona. Di conseguenza, gli accordi sindacali sulla mobilità aziendale invocati da Poste Italiane non possono restringere la portata della norma di legge, la quale prevale rispetto alla contrattazione collettiva. I giudici hanno inoltre rilevato che la società non ha fornito la prova precisa e circostanziata della saturazione dell’organico ad Agrigento né dell’impossibilità di riorganizzare i turni o l’orario di lavoro a Bolzano.<br />
La decisione recepisce inoltre gli orientamenti della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in materia di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori che prestano assistenza, affermando che il datore di lavoro ha l’onere di dimostrare che il trasferimento comporti un sacrificio organizzativo o economico sproporzionato.<br />
Non avendo la società assolto a tale onere probatorio ed essendosi limitata a prospettare difficoltà generali, il Collegio ha disposto l’assegnazione del lavoratore alla sede di Agrigento e ha condannato Poste Italiane al pagamento delle spese di lite per le due fasi del procedimento, liquidate in circa 6.000 euro</p><p>The post <a href="https://www.scrivolibero.it/poste-italiane-dovra-trasferire-il-dipendente-da-bolzano-ad-agrigento-il-tribunale-di-roma-accoglie-il-reclamo-sulla-legge-104/">Poste Italiane dovrà trasferire il dipendente da Bolzano ad Agrigento: il Tribunale di Roma accoglie il reclamo sulla Legge 104</a> first appeared on <a href="https://www.scrivolibero.it">Scrivo Libero News</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Tar Sicilia: accolta la richiesta di misura cautelare per il parcheggio di Giallonardo. Smentite le prescrizioni della Soprintendenza</title>
		<link>https://www.scrivolibero.it/tar-sicilia-accolta-la-richiesta-di-misura-cautelare-per-il-parcheggio-di-giallonardo-smentite-le-prescrizioni-della-soprintendenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Scrivo Libero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 07:07:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rubrica legis non est lex]]></category>
		<category><![CDATA[Giallonardo]]></category>
		<category><![CDATA[Parcheggio]]></category>
		<category><![CDATA[Realmonte]]></category>
		<category><![CDATA[Tar]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Presidente della Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sede di Palermo) ha accolto l’istanza cautelare monocratica presentata dal gestore di un’area di&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Presidente della Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sede di Palermo) ha accolto l’istanza cautelare monocratica presentata dal gestore di un’area di sosta temporanea sita in Contrada Giallonardo (Comune di Realmonte).<span id="more-247914"></span><br />
La vicenda trae origine dai provvedimenti con cui la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Agrigento avevano condizionato la stipula della convenzione stagionale e l’esercizio del parcheggio alla preventiva rimozione di tutti i dispositivi di controllo e gestione del flusso veicolare – quali colonnine, sbarre metalliche e casse automatiche – ritenendoli incompatibili con le prescrizioni di tutela paesaggistica.<br />
Assistito dagli avvocati Rosario De Marco Capizzi e Caterina Noemi Calcagno dello Studio Legale Rubino, il gestore ha impugnato i provvedimenti amministrativi evidenziando come tali dispositivi tecnologici non costituiscano opere edilizie o trasformazioni permanenti del suolo, bensì attrezzature mobili e precariamente posate a secco, fondamentali per la sicurezza, il contingento dei veicoli e la prevenzione della “sosta selvaggia” lungo l’arteria di accesso al litorale.<br />
Il Presidente del TAR Sicilia ha pienamente sposato le tesi sostenute dai legali dello Studio Rubino. Nel decreto monocratico, il Presidente ha infatti ritenuto prevalente la necessità di bilanciare i contrapposti interessi in gioco, tenendo conto della stagione turistica in corso e delle primarie esigenze di sicurezza sottese alla gestione dei flussi veicolari.<br />
Di conseguenza, ha sospeso l’obbligo di rimozione dei dispositivi di gestione degli accessi e della sosta, a condizione che gli stessi non consistano in opere murarie.<br />
A tutela del quadro istruttorio, il TAR ha contestualmente disposto approfondimenti documentali a carico del Segretario Comunale di Realmonte e della Soprintendenza di Agrigento per verificare la natura e le modalità di ancoraggio al suolo degli impianti.</p><p>The post <a href="https://www.scrivolibero.it/tar-sicilia-accolta-la-richiesta-di-misura-cautelare-per-il-parcheggio-di-giallonardo-smentite-le-prescrizioni-della-soprintendenza/">Tar Sicilia: accolta la richiesta di misura cautelare per il parcheggio di Giallonardo. Smentite le prescrizioni della Soprintendenza</a> first appeared on <a href="https://www.scrivolibero.it">Scrivo Libero News</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Agrigento, il Cga salva il centro revisioni: sospesa la revoca, la società GS può continuare l&#8217;attività</title>
		<link>https://www.scrivolibero.it/agrigento-il-cga-salva-il-centro-revisioni-sospesa-la-revoca-la-societa-gs-puo-continuare-lattivita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Scrivo Libero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 06:44:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regioni ed Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrica legis non est lex]]></category>
		<category><![CDATA[Agrigento]]></category>
		<category><![CDATA[centro revisioni]]></category>
		<category><![CDATA[Cga]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha accolto l&#8217;istanza cautelare proposta dalla società GS, consentendo al centro di revisione veicoli dell&#8217;Agrigentino di proseguire&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha accolto l&#8217;istanza cautelare proposta dalla società GS, consentendo al centro di revisione veicoli dell&#8217;Agrigentino di proseguire regolarmente la propria attività.<span id="more-247611"></span><br />
Con l&#8217;ordinanza del 4 settembre 2026, i giudici d&#8217;appello hanno sospeso l&#8217;efficacia della sentenza del Tar Sicilia che aveva respinto il ricorso dell&#8217;azienda contro la revoca dell&#8217;autorizzazione disposta dalla Motorizzazione Civile.<br />
La controversia trae origine dal provvedimento firmato il 7 maggio 2025 dalla Motorizzazione Civile di Agrigento, con cui veniva revocata l&#8217;autorizzazione rilasciata alla società GS. L&#8217;amministrazione aveva giustificato la decisione sostenendo l&#8217;impossibilità di accertare l&#8217;effettivo svolgimento delle mansioni da parte del responsabile tecnico.<br />
La revoca, tuttavia, si scontrava con evidenti elementi di contraddittorietà: soltanto un mese prima la stessa Motorizzazione aveva rilasciato una nuova autorizzazione subordinata alla nomina di un nuovo responsabile tecnico. Inoltre, l&#8217;ultimo verbale di ispezione del 10 ottobre 2024, sottoscritto dai funzionari della Motorizzazione e dall&#8217;ex responsabile, si era concluso con esito del tutto positivo e senza alcun rilievo.<br />
A fronte del rigetto del ricorso da parte del Tar Sicilia, la società GS, assistita dagli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza, ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per chiederne la riforma e la sospensione cautelare degli effetti.<br />
Il Cga ha ritenuto fondate le ragioni della società, richiamando anche quanto già affermato in una precedente ordinanza cautelare del 2025. Secondo il Collegio, eventuali irregolarità pregresse riguardanti il rapporto con il vecchio responsabile tecnico non intaccano l&#8217;affidabilità attuale dell&#8217;azienda, tanto più che la Motorizzazione aveva già rilasciato l&#8217;autorizzazione con il nuovo responsabile prima di procedere alla revoca.<br />
I giudici d&#8217;appello hanno inoltre rilevato che, in ben due anni e mezzo di attività, l&#8217;amministrazione non aveva mai contestato alcuna irregolarità all&#8217;azienda e che il provvedimento sanzionatorio si fondava su una mera impossibilità di accertamento dei fatti, senza riscontrare alcuna violazione effettiva delle prescrizioni di legge.<br />
Un elemento determinante per la decisione del Cga riguarda la valutazione del pregiudizio economico. Il Collegio ha riconosciuto che il blocco delle revisioni avrebbe compromesso anche il settore delle autoriparazioni svolto dalla società, provocando un danno grave e irreparabile in termini di perdita di avviamento e di clientela, non risarcibile per equivalente.<br />
Alla luce di queste motivazioni, il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha congelato la sentenza di primo grado e ha condannato l&#8217;amministrazione regionale al pagamento delle spese della fase cautelare, restituendo alla società GS la piena facoltà di effettuare le revisioni dei veicoli.</p>
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		<title>Cancellati 490 mila euro di debiti ad una coppia di coniugi: primo provvedimento del Tribunale di Sciacca</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Scrivo Libero]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 13:28:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rubrica legis non est lex]]></category>
		<category><![CDATA[esdebitazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sciacca]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Per la prima volta il Tribunale di Sciacca ha disposto l&#8217;esdebitazione dell&#8217;incapiente, prevista dall&#8217;art. 283 del Codice della crisi d&#8217;impresa e dell&#8217;insolvenza, dichiarando inesigibili circa 490.000&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Per la prima volta il Tribunale di Sciacca ha disposto l&#8217;esdebitazione dell&#8217;incapiente, prevista dall&#8217;art. 283 del Codice della crisi d&#8217;impresa e dell&#8217;insolvenza, dichiarando inesigibili circa 490.000 euro di debiti. <span id="more-247497"></span>Il provvedimento, emesso con decreto del 3 luglio 2026 dalla giudice Veronica Messana, rappresenta un importante precedente nell&#8217;applicazione della disciplina sul sovraindebitamento da parte del Tribunale saccense.<br />
La vicenda riguarda una coppia di coniugi. Il marito era titolare di un&#8217;impresa familiare, nella quale collaborava anche la moglie. Dopo anni di attività, l&#8217;aumento della concorrenza e il sopraggiungere di seri problemi di salute del titolare hanno determinato il progressivo declino dell&#8217;impresa, fino alla sua cessazione.<br />
Nonostante i coniugi abbiano successivamente trovato altre occupazioni e tentato di onorare i debiti contratti, i redditi percepiti si sono rivelati insufficienti, mentre l&#8217;esposizione debitoria continuava ad aumentare, rendendo impossibile soddisfare anche i bisogni essenziali del nucleo familiare.<br />
I coniugi si sono quindi rivolti all&#8217;Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento &#8220;I Diritti del Debitore &#8211; Segretariato Sociale Comune di Ribera&#8221;. Determinante è stato il lavoro svolto dal Gestore della crisi, le avvocate Vincenza Vella e Liliana Mustacchia, difensori dei ricorrenti, che hanno ricostruito la complessa vicenda e dimostrato la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge per l’applicazione di tale beneficio straordinario.<br />
Il Tribunale ha riconosciuto la meritevolezza dei ricorrenti, escludendo colpa grave, malafede o frode, valorizzando anche la ridotta capacità lavorativa dell&#8217;ex imprenditore e ritenendo definitivamente compromessa la possibilità di offrire ai creditori qualsiasi utilità, anche futura.<br />
Il provvedimento conferma la funzione dell&#8217;esdebitazione dell&#8217;incapiente quale strumento di solidarietà sociale, volto a consentire al debitore meritevole, irreversibilmente sovraindebitato per cause indipendenti dalla propria volontà, una concreta possibilità di ripartenza, con una nuova prospettiva di vita e di reinserimento economico e sociale. La decisione evidenzia inoltre l&#8217;importanza della procedura familiare, che consente ai componenti dello stesso nucleo familiare, quando il sovraindebitamento ha un&#8217;origine comune, di affrontare la crisi con un unico procedimento, riducendo tempi e costi rispetto alla presentazione di procedure separate.</p><p>The post <a href="https://www.scrivolibero.it/cancellati-490-mila-euro-di-debiti-ad-una-coppia-di-coniugi-primo-provvedimento-del-tribunale-di-sciacca/">Cancellati 490 mila euro di debiti ad una coppia di coniugi: primo provvedimento del Tribunale di Sciacca</a> first appeared on <a href="https://www.scrivolibero.it">Scrivo Libero News</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Antimafia, il CGA sospende l&#8217;interdittiva antimafia adottata ai danni di una impresa favarese</title>
		<link>https://www.scrivolibero.it/antimafia-il-cga-sospende-linterdittiva-antimafia-adottata-ai-danni-di-una-impresa-favarese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Scrivo Libero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 10:44:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rubrica legis non est lex]]></category>
		<category><![CDATA[Antimafia]]></category>
		<category><![CDATA[Cga]]></category>
		<category><![CDATA[Favara]]></category>
		<category><![CDATA[Impresa]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha accolto l&#8217;appello cautelare proposto da una impresa favarese, assistita dagli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino,&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha accolto l&#8217;appello cautelare proposto da una impresa favarese, assistita dagli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino, riformando l’ordinanza del TAR Sicilia che aveva respinto l&#8217;istanza cautelare della società contro l&#8217;informativa antimafia interdittiva nei propri confronti emessa dalla Prefettura di Agrigento.<span id="more-247348"></span><br />
La vicenda trae origine da un provvedimento del 2026, con cui la Prefettura aveva disposto nei confronti della società favarese. l’interdittiva antimafia ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011, con contestuale revoca dell&#8217;iscrizione nella White List.<br />
Il TAR aveva respinto la domanda cautelare della società, che ha quindi proposto appello dinanzi al CGA.<br />
Il Collegio, presieduto da Roberto Giovagnoli e relatore il Cons. Sebastiano Di Betta, condividendo le tesi difensive degli Avv. Girolamo Rubino e Calogero Marino, ha ravvisato apprezzabili profili di fumus boni iuris in quanto le deduzioni della società appellante relative a pronunce giurisdizionali penali favorevoli &#8211; in particolare l&#8217;annullamento, per difetto di gravità indiziaria, della misura cautelare disposta nei confronti della amministratrice unica e socia di maggioranza della società, e l&#8217;esclusione dell&#8217;ipotesi estorsiva nel procedimento “Condor”, impongono un supplemento di verifica sulla perdurante tenuta degli indici valorizzati dalla Prefettura.<br />
Quanto al periculum, il CGA ha rilevato che l&#8217;interdittiva antimafia e la contestuale revoca dall&#8217;iscrizione nella White List producono effetti immediatamente impeditivi sull&#8217;attività d&#8217;impresa, con pregiudizio grave e attuale alla continuità aziendale.<br />
Sulla scorta delle superiori considerazioni il Collegio ha accolto la domanda cautelare e sospeso interinalmente gli effetti dell’informativa interdittiva.</p><p>The post <a href="https://www.scrivolibero.it/antimafia-il-cga-sospende-linterdittiva-antimafia-adottata-ai-danni-di-una-impresa-favarese/">Antimafia, il CGA sospende l’interdittiva antimafia adottata ai danni di una impresa favarese</a> first appeared on <a href="https://www.scrivolibero.it">Scrivo Libero News</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Impianto carburanti, il CGA accoglie l’istanza cautelare della GIAP</title>
		<link>https://www.scrivolibero.it/impianto-carburanti-il-cga-accoglie-listanza-cautelare-della-giap/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Scrivo Libero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 07:10:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rubrica legis non est lex]]></category>
		<category><![CDATA[Carburanti]]></category>
		<category><![CDATA[Cga]]></category>
		<category><![CDATA[GIAP]]></category>
		<category><![CDATA[Impianto carburanti]]></category>
		<category><![CDATA[Ricorso]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, a Sezioni riunite, ha espresso parere favorevole all’accoglimento dell’istanza cautelare proposta dalla GIAP Gestione Impianti Autonomi Petroli&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.scrivolibero.it/impianto-carburanti-il-cga-accoglie-listanza-cautelare-della-giap/">Impianto carburanti, il CGA accoglie l’istanza cautelare della GIAP</a> first appeared on <a href="https://www.scrivolibero.it">Scrivo Libero News</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, a Sezioni riunite, ha espresso parere favorevole all’accoglimento dell’istanza cautelare proposta dalla GIAP Gestione Impianti Autonomi Petroli S.r.l., assistita dagli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, disponendo la sospensione del provvedimento con cui il Comune di Licata aveva dichiarato la decadenza dei titoli autorizzativi relativi a un impianto di distribuzione carburanti sito in Corso Umberto.<span id="more-246990"></span><br />
La vicenda trae origine dalla determinazione dirigenziale n. 79 del 16 gennaio 2026, con cui il Comune di Licata aveva disposto la decadenza dei titoli autorizzativi n. 204 del 26 settembre 2007 e n. 304 del 30 luglio 2018 relativi all’impianto. Quest’ultimo provvedimento aveva ampliato l’originaria autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico, ricomprendendo anche la porzione di strada destinata alla sosta dei clienti in attesa del rifornimento, consentendo così l’iscrizione della società all’Anagrafe Impianti Distribuzione di Carburanti.<br />
Nel ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, la società, ha contestato il provvedimento di decadenza, chiedendone anche la sospensione cautelare. Il CGA, all’esito dell’esame sommario proprio della fase cautelare, condividendo le tesi difensive degli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’accoglimento della domanda.<br />
Il Collegio ha ritenuto che non possa essere esclusa la fondatezza delle censure relative al difetto di motivazione e di istruttoria. In particolare, il provvedimento comunale non avrebbe tenuto conto delle molteplici argomentazioni contenute nella memoria presentata dalla ricorrente nel corso del procedimento, limitandosi a rilevare l’incompatibilità dell’impianto ai sensi dell’art. 1, comma 112, della legge n. 124/2017, senza procedere a una concreta valutazione dell’adeguatezza dell’impianto rispetto al contesto in cui è collocato e senza considerare adeguatamente il precedente provvedimento del 2018 con cui era stata ampliata l’originaria autorizzazione.<br />
Il CGA ha rilevato che anche tale presupposto appare sussistente, considerato che il provvedimento impugnato non si limita a disporre la cessazione dell’attività dell’impianto, ma prevede anche il ripristino dello stato dei luoghi.<br />
Sulla base di tali considerazioni, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, a Sezioni riunite, ha quindi espresso parere favorevole all’accoglimento dell’istanza cautelare.</p><p>The post <a href="https://www.scrivolibero.it/impianto-carburanti-il-cga-accoglie-listanza-cautelare-della-giap/">Impianto carburanti, il CGA accoglie l’istanza cautelare della GIAP</a> first appeared on <a href="https://www.scrivolibero.it">Scrivo Libero News</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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