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Rubrica legis non est lex

Chiosco di Bovo Marina, anche se la stagione balneare resta ancora in certa a causa del Covid-19, l’ordine di demolizione della Soprintendenza resta sospeso

Anche se l’avvio della stagione balneare resta ancora incerto a causa dell’epidemia di Covid-19, il contenzioso riguardante uno stabilimento balneare di Bovo Marina non si ferma.
Nel 1998, la signora M.A. ha acquisito la gestione di un posto ristoro, a carattere stagionale, sito in località Bovo Marina di Montallegro su area demaniale marittima.
L’attività si è sempre svolta all’interno di uno stabilimento balneare costruito alla fine degli anni ’80 in legno ed elementi prefabbricati in cemento.
Tra il 2003 ed il 2005, la Ditta titolare ha ottenuto dalle competenti autorità amministrative i necessari titoli per poter eseguire dei lavori aggiuntivi al fine di migliorare e ampliare la struttura preesistente.
Tuttavia, a distanza di diversi anni, nel novembre 2016, la Soprintendenza di Agrigento, ha intimato l’integrale demolizione dello stabilimento balneare in questione, ritenendo che la struttura fosse priva di autorizzazione paesaggistica, in quanto scaduta, e comunque in difformità del progetto approvato.
Avverso l’ingiunzione alla demolizione, la signora M.A., con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino, Vincenzo Airo’ e Calogero Marino, ha promosso ricorso innanzi al Giudice Amministrativo per chiederne l’annullamento previa la sospensione dell’efficacia.
In particolare gli Avv.ti Rubino, Airo’ e Marino, hanno dedotto l’illegittimità dell’ordine di demolizione affermando che la validità dell’autorizzazione paesaggistica deve essere agganciata alla durata della concessione demaniale.
Parimenti, i predetti difensori hanno sostenuto che lo stabilimento balneare in questione, anche per la parte realizzata in cemento, risulta conforme ai titoli edilizi rilasciati in precedenza anche dalla stessa Soprintendenza.
In accoglimento delle difese degli Avv.ti Rubino, Airo’ e Marino il Giudice Amministrativo ha accolto la domanda cautelare sospendendo gli effetti dell’ordine di ripristino, così da poter consentire alla Ditta titolare di poter svolgere le diverse stagioni balneari che si sono svolte fino alla celebrazione del merito.
In sede di merito, il CGA sempre sulla scorta delle argomentazioni dei difensori della titolare dell’attività, ha disposto anche una apposita consulenza tecnica d’ufficio al fine di verificare le conformità dello stabilimento balneare in questione rispetto ai diversi titoli edilizi rilasciati nel tempo.
Nelle more dello svolgimento della verificazione disposta dal GCA ed in attesa del via libera alla stagione balneare, l’ordine di demolizione resterà comunque sospeso fino alla sentenza definitiva.