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Rubrica legis non est lex

Commissariato dal TAR il Ministero della Salute

gigi rubinoI Signori P.A. e D.M., nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore P.S., avevano convenuto in giudizio il Ministero della Salute con un’azione risarcitoria volta ad accertare che il trattamento vaccinale cui era stato sottoposto il figlio minore era stato causa di un disturbo pervasivo dello sviluppo, con gravi turbe della condotta, del linguaggio e con incontinenza sfinterica.

Il Tribunale Civile di Palermo, accogliendo il ricorso, aveva condannato il Ministero della Salute al pagamento in favore dei ricorrenti dell’indennizzo di cui alla legge n. 210/1992 , oltre interessi dalla data di maturazione fino al soddisfo e oltre alla rivalutazione monetaria; ma la sentenza, ritualmente notificata, sebbene passata in giudicato non veniva eseguita. Da qua la determinazione dei coniugi di proporre un ricorso per ottemperanza , con il patrocinio dell’Avvocato Girolamo Rubino (in foto), davanti al TAR Sicilia, per l’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza di condanna, al fine di chiedere la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza e l’applicazione di una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo, ai sensi del nuovo codice dalla giustizia amministrativa.

L’avvocato Rubino ha citato una recente decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato secondo cui la penalità di mora è ammissibile nell’ambito del giudizio di ottemperanza per tutte le decisioni di condanna, ivi comprese quelle aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria. Si è costituito in giudizio il Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso.

Il TAR Sicilia Palermo, Sezione Seconda, Presidente il Dr. Cosimo Di Paola, Relatore il Dr. Sebastiano Zafarana, ritenendo fondate le censure formulate dall’Avvocato Rubino, ha accolto il ricorso, dichiarando l’obbligo del Ministero della Salute di provvedere al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme risultanti dovute entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza, nominando commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza il Dirigente Generale della direzione generale del personale, dell’organizzazione e del bilancio del Ministero della Salute, affinchè provveda in via sostitutiva a tutti gli adempimenti esecutivi nell’ulteriore termine di sessanta giorni, accogliendo anche la richiesta di condanna al pagamento di un’ulteriore somma di denaro quale penalità di mora, quantificandola nella misura dello 0,50% sull’importo dovuto per ogni mese di ulteriore ritardo, e condannando anche il Ministero della Salute al pagamento delle spese giudiziali.

Pertanto, se entro sessanta giorni il Ministero della Salute non eseguirà il giudicato, si insedierà il Commissario ad acta nominato dal TAR, il quale provvederà in via sostitutiva nei successivi sessanta giorni.

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