fbpx
Regioni ed Enti Locali

Condannata la Commissione Straordinaria di Bompensiere su ricorso di un imprenditore agrigentino

Il Sig. M.P. di 59 anni di Agrigento aveva partecipato all’assegnazione di un’autorizzazione per l’esercizio di noleggio con conducente classificandosi al secondo posto della graduatoria di merito approvata con determinazione dirigenziale n. 19 /18 del Comune di Bompensiere (CL);

la citata graduatoria ha validità biennale e verrà utilizzata per il rilascio di ulteriori autorizzazioni che si rendessero libere. Ma la Commissione Straordinaria per la gestione del Comune di Bompensiere, insediatasi per effetto dello scioglimento degli organi dell’ente locale con riferimento a situazioni di infiltrazioni di tipo mafioso, ha disposto la revoca della procedura concorsuale in questione, ritenendo non sussistente la necessità di potenziare il servizio di che trattasi, anche in ragione della sussistenza di un’autorizzazione per noleggio con conducente già operante nel Comune di Bompensiere già asseritamente in grado di soddisfare la domanda. Ritenendo illegittimo il provvedimento di revoca l’imprenditore agrigentino, assistito dagli avvocati Girolamo Rubino (in foto) e Rosario De Marco Capizzi, ha proposto un ricorso davanti al TAR Sicilia contro la Commissione Straordinaria del Comune di Bompensiere, lamentando gravi violazioni di legge e svariate forme di eccesso di potere.

In particolare gli Avvocati Rubino e De Marco Capizzi hanno censurato la violazione della normativa antimafia, laddove prevede che nell’ipotesi di scioglimento dell’ente con riferimento a situazioni di infiltrazione di tipo mafioso la Commissione Straordinaria può disporre la revoca d’autorità di deliberazioni già adottate in qualunque fase della procedura concorsuale se accerti possibili ingerenze da parte della criminalità organizzata nella gestione dei servizi pubblici, citando al riguardo copiosa giurisprudenza del TAR Campania e del Consiglio di Stato; viceversa nessun accertamento in tal senso era stato posto in essere dalla Commissione Straordinaria.

In secondo luogo la Commissione non ha operato alcun bilanciamento tra i contrapposti interessi, quello dei concorrenti al mantenimento della validità della graduatoria e l’asserito interesse pubblico a revocare la procedura in ragione della sussistenza di un’autorizzazione nel Comune di Bompensiere per noleggio con conducente già in grado di soddisfare la domanda relativamente al servizio di che trattasi. Il TAR Sicilia, Palermo, Sezione Terza, condividendo pienamente le censure formulate dagli Avvocati Rubino e Demarco Capizzi ha accolto la richiesta di sospensione dell’esecuzione del provvedimento di revoca impugnato, condannando anche la Commissione Straordinaria del Comune di Bompensiere al pagamento delle spese giudiziali afferenti la fase cautelare.

Pertanto, per effetto del provvedimento cautelare reso dal TAR, avendo il vincitore della procedura concorsuale partecipato con successo ad altra selezione indetta da altro Comune, il ricorrente riceverà l’assegnazione dell’autorizzazione contestata.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.