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Regioni ed Enti Locali

Contenzioso tributario in materia di Ici su aree edificabili: le precisazioni del Comune di Agrigento

comune agrigento“In data 10 agosto u.s è stato pubblicato un articolo sul giornale “La Sicilia” dal titolo “Dalle cartelle ICI 2007 il Comune ottiene solo ricorsi” che riporta informazioni per le quali si ritiene doveroso effettuare delle precisazioni.

Il Comune di Agrigento interviene così precisando le attività poste in essere:

“L’attività di accertamento svolta dal Comune per il pagamento dell’ICI sulle aree edificabili ha prodotto un gettito nel periodo 2013-2015 pari a circa 900 mila euro.
I provvedimenti notificati ai contribuenti nel suddetto periodo sono stati circa 5200 a fronte dei quali sono stati ricevuti circa 600 ricorsi da parte dei contribuenti.
Il Comune, nonostante le difficoltà legate alla carenza di personale specializzato presso l’ufficio tributi, si è costituito nella quasi totalità dei contenziosi al primo grado di giudizio presso la Commissione Tributaria Provinciale ed ha prodotto appello alla Commissione Tributaria Regionale per circa 200 sentenze sfavorevoli all’Ente.
Uno dei motivi principali del contenzioso è quello riportato nel citato articolo de “La Sicilia del 10 agosto u.s., relativamente all’obbligo del pagamento del tributo per le aree individuate come edificabili dal PRG per le quali non risultano ancora adottati gli strumenti attuativi.
Su tale questione, per la quale la tesi del Comune è supportata dalla norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 36 comma 2, Dl. N. 223/2006 convertito con legge n. 248/2006 e dal consolidato orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, si sta registrando una posizione della Commissione Tributaria Regionale di Palermo che conferma le ragioni del Comune e statuisce la legittimità del pagamento dell’ICI per le aree divenute fiscalmente edificabili, a decorrere dall’adozione dello strumento urbanistico, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dalla disponibilità degli strumenti attuativi, che ne possano consentire l’effettiva edificabilità.
Inoltre in alcune sentenze, viene confermata la legittimità e la regolarità del procedimento utilizzato dall’Ente, per individuare il valore venale in comune commercio, da utilizzare per il calcolo del tributo.
Tali pronunciamenti della Commissione Tributaria Regionale ( es. n. 797/25/15, n. 737/29/16 e n. 2214/2016) statuendo la legittimità dell’operato dell’Ente prevedono anche il risarcimento delle spese processuali in favore del Comune.
Considerato il numero di giudizi ancora pendenti davanti al suddetto Giudice Tributario Superiore di Palermo, pari a circa 180 appelli proposti dal Comune di Agrigento contro Sentenze di primo grado sfavorevoli all’Ente, si prevede, vista l’omogeneità delle questioni trattate, che l’esito di tali contenziosi possa essere favorevole per il Comune”.

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