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Salute

Cosa si intende per errore medico?

L’errore medico, a volte definito comunemente con il termine malasanità, consiste nella somministrazione al paziente di una terapia sbagliata oppure in una diagnosi errata o infine anche in una attività chirurgica/operatoria scorretta. Tutto ciò comporta in un aggravamento delle condizioni di salute del paziente.

Risarcimento del danno per errore medico

L’errore medico o responsabilità medica legittima il paziente a richiedere il risarcimento malasanità e comporta per il medico anche il rischio di una sanzione penale o civile.

La richiesta di risarcimento può essere inviata al medico che ha commesso l’errore, alla struttura sanitaria in cui è stato curato il paziente e (in caso di trattamenti presso una struttura pubblica) anche all’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

Quando si può parlare di errore medico o malasanità?

Si parla di errore medico quando una scelta terapeutica del sanitario procura al paziente non un beneficio ma un danno, causando un aggravamento delle sue condizioni generali di salute che non dipende dal normale decorso della malattia ma dall’intervento eseguito.

Si tratta di un principio generale che comprende casi molto distanti l’uno dall’altro, si va dall’ operazione chirurgica eseguita in modo non corretto, sino al caso di somministrazione di farmaci senza aver considerato, ad esempio, che l’assunzione di una determinata medicina associata ad altri farmaci può causare delle complicanze anche di grave entità.

La casistica, in ogni caso, è molto ampia e comprende (a titolo esemplificativo) le conseguenze negative che derivano da:

  • diagnosi sbagliata;
  • diagnosi ritardata (se il ritardo complica o pregiudica le condizioni di salute del paziente);
  • omessa effettuazione di esami diagnostici che avrebbero chiarito meglio le condizioni di salute del paziente;
  • intervento chirurgico eseguito in modo errato;
  • cattiva gestione delle cure post intervento.

In queste ipotesi il paziente vittima dell’errore ha il diritto a richiedere il risarcimento del danno in tutte le sue forme.

I soggetti responsabili dell’errore medico

Il risarcimento del danno può essere richiesto innanzitutto al medico che ha eseguito l’intervento, effettuato la diagnosi ecc., in quanto soggetto responsabile della salute del proprio paziente.

La richiesta però può essere estesa o rivolta alla struttura ospedaliera o struttura sanitaria nella quale il medico opera come dipendente.

Nel caso di intervento effettuato in una struttura pubblica la richiesta di risarcimento dovrà essere sempre inviata anche all’ASL di riferimento.

Come comportarsi in caso di dubbio sulla presenza di un errore medico

Qualora il paziente sospetti che l’aggravamento delle proprie condizioni di salute dipenda da un errore medico  deve in prima istanza sottoporre la questione ad un medico legale.

Vi sono alcuni studi medico legali specializzati in malasanità, si può citare ad esempio lo studio della Dott.ssa Gargiulo con sede a Milano che opera in tutto il territorio nazionale.

Il primo passo è raccogliere tutta la documentazione medica in suo possesso e soprattutto chiedere alla struttura ospedaliera copia della cartella clinica. Una volta raccolto il materiale deve sottoporre il tutto al medico legale che avrà il compito di redigere una perizia medico legale.

Nel caso in cui la perizia medico legale confermi la presenza di un errore medico, il paziente potrà procedere nella richiesta di risarcimento. Una volta ricevuta la richiesta l’Ente ospedaliero o il Professionista apriranno il sinistro presso la Compagnia Assicuratrice che li copre per la responsabilità civile verso i terzi.

Il danneggiato (anche tramite il proprio medico legale) quindi seguirà la pratica di liquidazione che normalmente prevede una visita medico legale di riscontro presso un professionista incaricato dalla Compagnia. Se la visita di riscontro conferma la presenza di un errore medico le parti potranno tentare chiudere la vertenza attraverso un accordo sull’entità del risarcimento.

Se invece la visita di riscontro escluderà la presenza di un errore molto probabilmente la Compagnia Assicuratrice non si renderà disponibile per una offerta risarcitoria. In questo caso (così come nel caso in cui non si raggiunga un accordo sull’entità del risarcimento) si apre la possibilità per il danneggiato di adire la via giudiziaria.

Tuttavia, il ricorso al Giudice deve essere necessariamente preceduto da un tentativo di conciliazione (la c.d. mediaconciliazione) che deve essere tenuto dinnanzi ad un ente di conciliazione.

La Perizia medico legale

Il rapporto che si instaura tra il paziente, il medico e la struttura sanitaria è considerato come un contratto, anche se non è stato firmato alcun accordo scritto.

Il paziente quindi dovrà provare di essersi rivolto a quel professionista, dimostrare di avere subito un danno (e quindi un peggioramento delle proprie condizioni) e specificare in cosa consiste tecnicamente l’errore del medico dimostrando che il danno dipende dall’errore. Non è però tenuto a dimostrare che effettivamente l’errore che lamenta è stato effettivamente compiuto.

Toccherà infatti al professionista provare di avere agito correttamente perché in caso contrario subirà una condanna al risarcimento del danno.

Il comportamento del medico che colposamente (ossia con negligenza, imperizia o imprudenza) procura al paziente un peggioramento delle sue condizioni di salute per i motivi esaminati nei precedenti paragrafi, oltre a dare vita ai presupposti per un risarcimento del danno, può integrare anche il reato di lesioni personali colpose (art. 590 codice penale) oppure (in caso di decesso del paziente a causa dell’errore) il reato di omicidio colposo (art. 589 codice penale).

La questione è stata oggetto di una importante riforma attuata nel 2012 con la c.d. Legge Balduzzi la quale ha stabilito che il medico che si attiene alle linee guida (previste per il trattamento di una determinata patologia) e si è uniformato alle c.d. buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per le lesioni causate al paziente (o per il suo decesso) se queste derivano da una colpa lieve.

La riforma ha generato alcune questioni interpretative che solo recentemente sono state affrontate dai Giudici. In particolare, si è precisato che le linee guida, per poter avere l’effetto di evitare al medico la sanzione penale, non devono essere ispirate a logiche di economicità nella gestione della struttura, ma devono indicare standard per la diagnosi e le successive terapie secondo il criterio della migliore scienza medica a garanzia della salute del paziente.

In ogni caso, resterà fermo il dovere di risarcire il danno. La norma, infatti, riguarda unicamente la responsabilità penale.

Calcolo Danno biologico e tabelle di valutazione

Nella perizia medico legale elaborata per descrivere il caso di errore medico il medico legale dovrà indicare in modo dettagliato il danno biologico subito dal proprio paziente. E’ importante definire quindi cosa intendiamo per danno biologico e come si calcola.

  • danno transitorio: è il danno i cui effetti sono solo temporanei, cioè si estinguono entro un lasso di tempo più o meno breve dall’azione o dall’omissione umana illecita considerata
  • danno permanente: è il danno le cui conseguenze si perpetuano indefinitivamente nel tempo, non essendo prevedibile il recupero od il ritorno allo status quo ante entro un ragionevole limite di tempo.

Quindi, la qualifica di permanente va intesa come stabile, durevole, protratta a lungo: questo è, dunque, un giudizio prognostico, che soffre di tutte le incertezze dei pareri di genere

– art. 2057 c.c. : danni permanenti “quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione può essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e dalle natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia, in tal caso il giudice dispone le opportune cautele.

– rientrano nel computo dell’invalidità permanente anche il danno estetico, il danno sessuale, il danno alla capacità di procreare e, insomma, ogni apprezzabile danno ad una qualsiasi funzione biologica ben delineata ai fini della vita organica e soprattutto di relazione. Va però precisato che, in genere, la valutazione del danno estetico è rimessa direttamente al Magistrato giudicante.

Ogni persona va considerata semplicemente come la somma di molteplice funzioni biologiche, ma come individuo dotato di una specifica personalità (studio del danno personalizzato)

L’invalidità permanente viene sempre espressa con un numero percentile che indica la riduzione della complessiva validità psico fisica del soggetto normale

 L’impiego di tabelle (baremes) valutative: può essere utile, ma non è mai decisivo, nel senso che non potrà mai sostituirsi alla critica attività valutativa del consulente.

In ogni caso, vi sono:

  • funzioni indispensabili alla stessa prosecuzione della vita biologica e per le quali non è configurabile una perdita completa: nervosa, psichica, respiratoria, cardiocircolatoria, immunitaria, etc.
  • funzioni necessarie ai fini della vita di relazione, importanti nella valutazione della qualità della vita: visiva, uditiva, fonatoria, vestibolare, prensile, estetica, sessuale, ecc.
  • la valutazione conclusiva dell’invalidità permanente deve essere espressione non di sterili conti aritmetici, quanto della effettiva comprensione da parte del medico legale valutatore della personalità dell’esaminato e del reale significato invalidante della o delle menomazioni riscontrate.

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