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Covid, altri due Comuni siciliani diventano “zona rossa”: c’è anche Ravanusa

I Comuni di Ravanusa, in provincia di Agrigento, e di Santa Flavia, nel Palermitano, diventeranno “zona rossa”. Il provvedimento è stato preso dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, d’intesa con l’assessore alla Salute Ruggero Razza, sulla base delle relazioni delle Asp competenti e sentiti i sindaci delle amministrazioni coinvolte. La diffusione del coronavirus nei due Comuni rende necessarie nuove misure ai fini della tutela della salute pubblica.

La “zona rossa” nei Comuni di Ravanusa e Santa Flavia scatterà da mercoledì 13 gennaio e sarà in vigore sino a domenica 31 gennaio.

Contestualmente, è stata decisa la proroga di un’altra “zona rossa” attualmente in vigore, quella di Capizzi, in provincia di Messina. Con la nuova ordinanza, appena firmata, i divieti in vigore già dal 3 gennaio vengono estesi sino alla giornata di lunedì 25 gennaio.

“Ringrazio – ha affermato il Sindaco di Ravanusa, Carmelo D’Angelo –  il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, l’assessore regionale alla sanità Ruggero Razza per la risposta tempestiva alla nostra istanza formalizzata questa mattina e l’on. Giusy Savarino per la fattiva collaborazione. Da adesso massimo rigore e lavoriamo insieme per ritornare alla normalità”.

Ecco le nuove regole per la “zona rossa” in vigore dal 13 gennaio:

divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici e/o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute.
Rimane consentito il transito, in entrata ed in uscita, per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante;
-divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese;
– sospensione di tutte le attività didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado;
-sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
-sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità
-rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie secondo gli ordinari orari di lavoro.
-Nelle giornate festive è vietato l’esercizio di ogni attività commerciale, ad eccezione di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie.
-Rimane sempre consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.

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