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Cronaca Regioni ed Enti Locali

Demolizione muro di cinta a Poggio Muscello, parlano gli avvocati: “non riteniamo legittima e condivisibile la decisione della Procura”

muro cintaRiceviamo e pubblichiamo la nota degli avvocati Roberto Gambino e Giacomo La Russa, legali dei proprietari della prima costruzione demolita lo scorso 24 agosto che, come si ricorderà, ha visto qualche “scontro” con la decisione relativa alla stessa demolizione.

Fatto quest’ultimo, risolto dall’intervento della Procura della Repubblica di Agrigento che ha ordinato l’abbattimento del muro.

Questa la nota degli avvocati:

Non riteniamo legittima e condivisibile la decisione adottata ieri (24 agosto ndr) dalla Procura della Repubblica sul fondo dei Ns. Assistiti sigg.ri Principato.

Ieri infatti il PM, da un lato ha dovuto improvvisamente riconoscere che ad eseguire la sentenza penale poteva e doveva essere la sola Autorità Giudiziaria e non il Comune, come invece per mesi pubblicamente affermato (ragione per la quale le operazioni sono rimaste sospese per ore), e dall’altro, a ns. avviso, ha omesso (previa eventuale constatazione – unico atto formale che ieri poteva compiersi – della mancata esecuzione dell’ingiunzione di demolizione del ‘99) un indispensabile passaggio procedurale avanti al Giudice delle esecuzione penale che era l’unico organo avrebbe dovuto stabilire come e con chi procedere alla demolizione, con quali spese e nel contraddittorio con gli interessati.

Tale posizione è suffragata da una nota sentenza a sezioni unite della Cassazione in materia, ossia la n. 15/1996, di cui riportiamo stralcio :“Passando alle modalità di esecuzione ed agli organi preposti, osserva questo Collegio che, essendo il titolo esecutivo costituito dalla sentenza irrevocabile, comprensiva dell’ordine di demolizione, l’organo promotore dell’esecuzione va identificato nel pubblico ministero, il quale, ove il condannato non ottemperi all’ingiunzione a demolire, non potrà che investire il giudice di esecuzione, al fine della fissazione delle modalità di esecuzione. Non resta quindi che applicare all’esecuzione dell’ordine di demolizione il procedimento attinente all’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali: il pubblico ministero “cura di ufficio l’esecuzione….” (artt. 655 c.p.p. e 29 re.): ove sorga una controversia concernente non solo il titolo ma le modalità esecutive viene instaurato dallo stesso pubblico ministero, dall’interessato o dal difensore procedimento innanzi al giudice dell’esecuzione (artt. 665 ss. C.p.p.).”.

Concetto, quello espresso dalla Suprema corte, chiarissimo e condivisibile che avrebbe consentito certo di risolvere nella sede indicata ogni problema pratico sia sui tempi, mezzi e modi dell’operazione che sui soggetti ed organi incaricati in modo specifico.

Ed invece si è inteso procedere alla immediata demolizione avvalendosi però di maestranze che, in palese contraddizione con quanto affermato nello stesso provvedimento di ieri del PM, sono state individuate ed incaricate con gara d’appalto indetta dal Comune di Agrigento, ossia, giova ripeterlo, da un soggetto non legittimato ad eseguire la sentenza.

E’ evidente che, nell’interesse dei Ns. Assistiti, esporremo quanto sopra in ogni sede, opponendoci che ai sigg.ri Principato vengano addebitate le spese della demolizione di ieri (24 agosto ndr)“.

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