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Rubrica legis non est lex

Difesa d’ufficio: il Cdm approva il decreto di riforma

giustiziaÈ stato approvato dal Consiglio dei Ministro, lo scorso 29 gennaio, il decreto legislativo contenete disposizioni in materia di riordino della disciplina della difesa d’ufficio come previsto dall’art. 16 della riforma forense (legge 31 dicembre 2012, n. 247).
Con l’ok del governo, vengono introdotti criteri rigidi per l’iscrizione con la previsione di particolari corsi di aggiornamento che devono avere una adeguata durata e sfociare in un esame finale. Il tutto per adeguarsi agli standard internazionali portando così a cinque anni il minimo per l’iscrizione e introducendo la nuova figura dello specialista in diritto penale.

Le nuove disposizioni prevedono inoltre l’unificazione dell’elenco dei difensori d’ufficio in un unico sistema nazionale, attribuendo al Consiglio nazionale forense la competenza in ordine alle iscrizioni e al periodico aggiornamento.
Per l’iscrizione, e per il mantenimento dell’iscrizione, il Consiglio nazionale forense chiederà un previo parere al Consiglio dell’ordine locale e per il professionista sarà obbligatorio presentare periodicamente la richiesta documentazione al fine di dimostrare l’effettiva e permanente esperienza nel settore penale.
Il professionista altresì non potrà chiedere la cancellazione dall’elenco prima dei due anni dall’iscrizione.

IL TESTO DEL GOVERNO | Su proposta del Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo contenente disposizioni in materia di riordino della disciplina della difesa d’ufficio a norma dell’articolo 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Il decreto legislativo costituisce un ulteriore tassello per il completamento della “nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”, dando attuazione all’art.16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che ha delegato il Governo al riordino della materia relativa alla difesa d’ufficio, in base a criteri direttivi che indichino modalità di accesso a una lista unica dei difensori di ufficio, con indicazione di requisiti tali da assicurare stabilità e competenza dei medesimi, e l’eventuale abrogazione delle norme vigenti incompatibili.
Si prevede che l’elenco dei difensori d’ufficio (ora tenuto presso ciascun consiglio dell’ordine circondariale) venga unificato su base nazionale, attribuendo al Consiglio nazionale forense la competenza in ordine alle iscrizioni e al periodico aggiornamento.
Al fine di assicurare la qualificazione professionale, sono previsti criteri più rigorosi per l’iscrizione, richiedendo che i corsi di aggiornamento debbano avere una adeguata durata e un esame finale.
Inoltre, è elevata a cinque anni la pregressa esperienza professionale in materia penale idonea a consentire l’iscrizione ed è stabilito, in ulteriore alternativa, il requisito del conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, la cui regolamentazione attuativa è in via di completamento.
Si stabilisce che il Consiglio nazionale forense provveda sulla richiesta di iscrizione, previo parere del locale Consiglio dell’ordine (cui va presentata la domanda insieme alla documentazione necessaria) e che, ai fini del mantenimento dell’iscrizione, sia necessario presentare periodicamente la documentazione idonea a dimostrare l’effettiva e persistente esperienza nel settore penale.
Sempre ai fini di assicurare l’idonea stabilità nell’esercizio della funzione è previsto che il professionista non possa chiedere la cancellazione dall’elenco prima di due anni dall’iscrizione.
In via transitoria, si prevede che i professionisti attualmente iscritti agli elenchi tenuti dai consigli dell’ordine siano iscritti automaticamente all’elenco nazionale con onere di dimostrare, alla scadenza del periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, la presenza dei requisiti richiesti dalla nuova disciplina per il relativo mantenimento dell’iscrizione.
Il testo è tornato all’esame del Consiglio dei Ministri dopo aver acquisito i pareri delle competenti commissioni parlamentari (Giustizia e Bilancio) di Camera e Senato e averne recepito le condizioni.

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