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Rubrica legis non est lex

Docente agrigentina vince ricorso contro il Miur per abilitazione scientifica

girolamo_rubinoLa Dr.ssa Angela Bellia, di 48 anni di Agrigento, aveva presentato domanda di partecipazione alla procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 10/C1 “Teatro, musica, cinema,televisione e Media audiovisivi” allegando il proprio curriculum nonchè i titoli e le pubblicazioni.

La commissione di valutazione giudicava la candidata agrigentina non idonea sebbene i giudizi espressi fossero di eccellenza sia in termini qualitativi che quantitativi; ed allora la candidata, non condividendo l’operato della Commissione, ha proposto un ricorso davanti al TAR DEL LAZIO, con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino (in foto) e Monica Di Giorgio, contro il Ministero dell’Istruzione, per l’annullamento del giudizio di non idoneità. In particolare gli avvocati Rubino e Di Giorgio hanno censurato il provvedimento impugnato sotto il profilo dell’eccesso di potere per contraddittorietà manifesta e per illogicità, non essendo comprensibile la ragione per cui la commissione, dopo avere riconosciuto che” la dr.ssa Bellia si è guadagnata un’ottima reputazione, nazionale ed internazionale, di indagatrice del patrimonio figurativo di argomento musicale…che le è stato conferito il premio “Giuseppe Nenci” della Scuola Normale di Pisa… che molte pubblicazioni compaiono in sede specialistiche di ambito archeologico”, di contro avesse ritenuto la ricorrente non idonea al conseguimento dell’abilitazione. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, per chiedere il rigetto del ricorso. Il TAR DEL LAZIO, Sezione Terza, reputando fondate le censure formulate dagli avvocati Rubino e di Giorgio, ha accolto il ricorso, annullando il giudizio di inidoneità, ritenendo tale giudizio in insanabile contrasto con l’assoluto rilievo delle pubblicazioni scientifiche della ricorrente, coerenti con le tematiche del settore concorsuale, ordinando il riesame del giudizio ad opera di una differente commissione, e condannando anche il Ministero al pagamento delle spese processuali. Pertanto, per effetto della sentenza resa dal TAR DEL LAZIO, la candidata agrigentina dovrà essere riesaminata ad opera di una differente commissione mentre il Ministero pagherà le spese processuali.

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