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Rubrica legis non est lex

Ecap Agrigento: il Tar accoglie ricorso e condanna l’Assessorato regionale alla Formazione

girolamo_rubinoCome si ricorderà l’Assessorato regionale della Formazione aveva revocato i decreti aventi ad oggetto l’accreditamento provvisorio già rilasciato in favore dell’Ecap di Agrigento per lo svolgimento nella regione siciliana dell’attività riconosciuta di orientamento e/o di formazione professionale.

Ma l’Ecap di Agrigento aveva proposto un ricorso giurisdizionale, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino (in foto) e Massimiliano Valenza, per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento di revoca; quest’ultimo provvedimento era motivato, tra l’altro, oltre che con riferimento all’asserita violazione del blocco delle assunzioni, anche in relazione alla asserita mancata trasmissione di alcuni bilanci d’esercizio, ed in considerazione del procedimento penale denominato “ECAP” nel quale all’epoca era stato chiesto il rinvio a giudizio dell’ex presidente dell’Ente.

Gli avvocati Rubino e Valenza hanno censurato il provvedimento impugnato sotto il profilo dell’eccesso di potere atteso che, essendo gli enti di formazione soggetti di diritto privato, non soggiacciono al cd. “blocco delle assunzioni”; ed ancora i difensori hanno dimostrato in giudizio che tutta la documentazione richiesta era stata ritualmente prodotta, ed infine che al momento dell’adozione del provvedimento impugnato l’amministratore sottoposto a procedimento penale non faceva più parte del comitato direttivo.

Si è costituito in giudizio l’Assessorato regionale della formazione, con il patrocinio dell’avvocatura distrettuale dello stato di Palermo per chiedere il rigetto del ricorso. Il TAR SICILIA Palermo, sezione Terza, Presidente il DR. Calogero Ferlisi, relatore la dr.ssa Aurora lento, condividendo le tesi difensive degli avvocati Rubino e Valenza ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato, condannando l’Assessorato resistente anche al pagamento delle spese giudiziali, liquidate in euro tremila, oltre accessori. Per effetto della sentenza resa dal TAR l’Ente potrà riprendere lo svolgimento delle attività formative.

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