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Rubrica legis non est lex

Errore di trascrizione dei voti non occorre la querela di falso: sentenza del Cga

girolamo_rubinoIl Sig. I.A. di 49 anni di Misilmeri aveva proposto un ricorso elettorale, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino (in foto) e Giuseppe Impiduglia, per l’annullamento del verbale delle operazioni elettorali relativo alla consultazione elettorale svoltasi sotto le date 16/17 novembre 2014 e 30 novembre/1 dicembre 2014, chiedendo la correzione del risultato elettorale e la propria proclamazione alla carica di consigliere comunale del Comune di Misilmeri al posto della Sig.ra S.F.

Il ricorrente ha lamentato un errore di trascrizione nel verbale sezionale dei voti espressi in proprio favore, correttamente indicati nelle tabelle di scrutinio, ed ha chiesto in via istruttoria l’acquisizione in giudizio delle tabelle di scrutinio al fine di accertare il numero esatto di voti validi. Si è costituita in giudizio la controinteressata la quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata proposizione della querela di falso essendo attribuita al verbale delle operazioni elettorali una fede privilegiata; il Tar ha condiviso tale eccezione ed ha pronunziato l’inammissibilità del ricorso. Ma il Sig. I.A. ha proposto appello davanti al CGA, sempre con il patorcinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, per la riforma della sentenza di primo grado, insistendo nella richiesta di verificazione, in contraddittorio tra le parti, sulle tabelle di scrutinio, e se del caso, anche sul plico contenente le schede dei voti validamente espressi, onde accertare il numero esatto dei voti validi espressi in favore del ricorrente. In particolare gli avvocati Rubino e Impiduglia hanno sostenuto che l’errore commesso nel calcolare il totale del numero di voti conseguiti dal candidato integrerebbe non già una falsità del verbale, bensì un vizio di legittimità dello stesso , e quindi l’errore in ordine alla quantificazione del numero effettivo di voti conseguiti sarebbe appurabile mediante una semplice verifica istruttoria, venendo meno l’onere di proporre una querela di falso , essendo l’errore di trascrizione rilevabile ponendo a confronto i dati contenuti nel verbale sezionale con quelli contenuti nelle tabelle di scrutinio, ovvero attraverso un semplice conteggio delle schede. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Presidente il dr. Marco Lipari, Relatore il Cons. Gabriele Carlotti, condividendo le censure formulate dagli avvocati Rubino e Impiduglia, ha accolto le richieste istruttorie, disponendo l’acquisizione delle tabelle di scrutinio e le schede afferenti i voti validi espressi in favore del ricorrente; in particolare il CGA ha ritenuto che un errore di trascrizione non richiede la proposizione di una querela di falso, laddove pure alle tabelle di scrutinio è riconosciuta dalla giurisprudenza una funzione certificatoria, addirittura ritenuta prevalente rispetto a quella di qualsiasi altro documento elettorale con analoga finalità. Il Prefetto di Palermo , incaricato dal CGA, dobrà provvedere, in contraddittorio tra le parti, a depositare copia autentica delle tabelle di scrutinio e delle schede afferenti i voti validi espressi in favore del ricorrente entro trenta giorni, con rinvio della trattazione della causa all’udienza pubblica del 22 ottobre 2015; in tale data laddove l’errore di trascrizione verrà riscontrato il ricorrente verrà proclamato consigliere comunale al posto della controinteressata.

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