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Rubrica legis non est lex

Esami annullati ad una commercialista di Casteltermini: il TAR sospende il decreto del Rettore

girolamo-rubinoLa dr.ssa G.E. di 33 anni di Casteltermini nel 2016 riceveva da parte dell’universita degli studi di Palermo la comunicazione di avvio del procedimento volto alla cancellazione di alcuni esami sostenuti oltre dieci anni prima, con invito alla presentazione di memorie procedimentali.

La commercialista inoltrava articolate deduzioni ma l’università un anno dopo comunicava l’annullamento in autotutela di due esami con conseguente comunicazione all’università dove si era trasferita per i provvedimenti di competenza, ovvero l’annullamento del diploma di laurea.

A seguito della presentazione di un’apposita istanza di accesso la commercialista acquisiva copia di una relazione redatta da una commissione per l’accertamento in via amministrativa di manomissioni o alterazioni di verbali di esami e copia della delibera del Senato Accademico di annullamento di due esami sostenuti; a questo punto, acquisita la documentazione propedeutica al decreto rettorale, decideva la proposizione di un ricorso davanti al TAR Sicilia, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino (in foto) e Giuseppe Impiduglia, per l’annullamento, previa sospensione, del decreto rettorale avente ad oggetto l’annullamento in autotutela di due esami.

In particolare gli avvocati Rubino e Impiduglia hanno censurato i provvedimenti impugnati sotto molteplici profili, sia sotto il profilo della violazione di legge, per avere la P.A. annullato d’ufficio gli esami sostenuti dalla ricorrente ben oltre il termine di diciotto mesi normativamente fissato per l’esercizio dell’autotutela, sia sotto il profilo dell’eccesso di potere, atteso che lo smarrimento degli statini d’esame non era certo imputabile alla ricorrente ma al disordine organizzativo accertato nei locali degli archivi e nelle sedi dislocate di raccolta dei verbali di esame. Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Palermo, in persona del rettore pro tempore Prof. Fabrizio Micari, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso, previa reiezione della richiesta cautelare di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Il Tar Sicilia, Sezione Prima, ritenuta la presenza del “fumus boni iuris“, nelle censure formulate dagli avvocati Rubino e Impiduglia, e ritenendo sussistente la presenza di un pregiudizio grave ed irreparabile incombente sulla ricorrente, attese le conseguenze sulla posizione lavorativa della medesima, ha accolto la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, fissando per la trattazione del merito della controversia l’udienza pubblica del mese di aprile del 2018.

Pertanto, nelle more della pendenza del giudizio, la commercialista potrà regolarmente continuare ad esercitare la professione, essendo altresì iscritta all’Albo dei revisori dei conti.

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