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Rubrica legis non est lex

Esami per abilitazione alla professione di avvocato: esami orali da ripetere per giovane agrigentina

La dottoressa R.F. – giovane praticante della provincia di Agrigento – ha partecipato, presso la Corte di Appello di Palermo, all’Esame di Stato per abilitazione all’esercizio della professione di avvocato.

La Commissione esaminatrice ha, tuttavia, espresso nei confronti della giovane un giudizio negativo, attribuendole un punteggio insufficiente nelle materie oggetto di esame.

Pertanto, la giovane – con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia – ha impugnato innanzi al TAR Sicilia Palermo gli atti della Commissione di Esame

In particolare, a mezzo del ricorso, è stato sostenuto come, nella riunione di determinazione dei criteri di valutazione e di individuazione dei quesiti da sottoporre ai candidati, non fossero presenti commissari appartenenti a tutte le categorie professionali indicate dall’art. 47 della legge n. 247/2012 (ossia avvocati, magistrati e professori universitari). In particolare, tra i presenti non figurava nessun componente di provenienza dal mondo accademico.

Con il ricorso è stato, altresì, sostenuto che la presenza di commissari appartenenti a tutte le suddette categorie professionali fosse necessaria non solo in sede di correzione degli elaborati ma anche in sede di individuazione e specificazione dei criteri di valutazione della prova orale.

Il TAR Sicilia Palermo Sez. III – Presidente dott.ssa Maria Cristina Quiligotti, Relatore dott. Roberto Valenti- condividendo le censure degli avv.ti Rubino e Impiduglia, ha accolto il ricorso della giovane praticante, rilevando che “in sede di riunione plenaria, tra i componenti presenti della I sottocommissione figuravano solo avvocati ed un magistrato, con conseguente mancanza di una delle tre categorie previste dalla norma ai fini della stessa composizione: segnatamente, tra i presenti non figurava alcuno dei componenti (nominati) di provenienza dal mondo accademico (Professore universitario o Ricercatore)”.

Per effetto della suddetta pronuncia del TAR Palermo la giovane praticante sarà sottoposta a “un nuovo esame orale innanzi una sottocommissione diversa da quella presso la quale ha precedentemente sostenuto la prova, previo preavviso non inferiore a 30 giorni”.

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