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Rubrica legis non est lex

Il Cga sanziona l’Assessorato regionale della Formazione: da reintegrare agrigentino nell’Albo degli Operatori

girolamo_rubinoIl dr. M.R. di 65 anni di Agrigento era stato incluso nell’Albo degli Operatori della Formazione Professionale ma successivamente era stato cancellato per effetto di una sentenza di patteggiamento.

L’interessato aveva proposto un ricorso giurisdizionale, con il patrocinio dell’avvocato Girolamo Rubino (in foto), avverso il provvedimento di cancellazione, chiedendone l’annullamento previa sospensione. In particolare l’avv. Rubino ha sostenuto che la sentenza di patteggiamento non ha natura di vera e propria sentenza di condanna, perché il giudice deve fare riferimento all’accordo tra pubblico ministero ed imputato sul merito dell’imputazione, prescindendo dall’accertamento giudiziale del reato e dall’affermazione di responsabilità dell’imputato, citando precedenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato.

Il TAR, condividendo le tesi dell’avvocato Rubino, aveva accolto il ricorso ed annullato, previa sospensione, il provvedimento di cancellazione. Ma nel 2014, inopinatamente, l’Assessorato della Formazione ,ignorando il precedente giudicato, escludeva nuovamente l’operatore agrigentino, ritenendolo sprovvisto dei requisiti di ordine generale, segnatamente dell’immunità da condanne penali. l’operatore proponeva un nuovo ricorso giurisdizionale, sempre con il patrocinio dell’avvocato Girolamo Rubino, lamentando la violazione del giudicato formatosi tra le parti, secondo cui la sentenza di. Patteggiamento non equivale ad una sentenza di condanna.

Già in sede camerale il Cga aveva accolto la richiesta cautelare avanzata dall’avvocato Rubino, ritenendo che l’iscrizione all’albo del ricorrente non avrebbe potuto essere pretermessa per effetto del giudicato formatosi tra le parti. Ma nonostante la pronunzia cautelare resa dal Cga l’Assessorato non ha provveduto ad inserire il ricorrente nell’albo; da qua la determinazione di adire nuovamente il Cga, per chiedere l’esecuzione del giudicato cautelare, nonché l’applicazione di una penalità di mora a carico dell’amministrazione inadempiente, ai sensi del nuovo codice della giustizia amministrativa.

Il Cga, accogliendo anche la nuova richiesta avanzata dall’avvocato Rubino, ha ordinato all’Assessorato della Formazione di inserire il ricorrente nell’albo entro sessanta giorni, con previsione di una penalità di mora di euro duecento per ogni ulteriore settimana di ritardo, condannando l’Assessorato anche al pagamento delle spese giudiziali della fase cautelare, liquidate in euro mille.

Pertanto, per effetto dell’ordinanza resa dal Cga, l’operatore agrigentino dovrà essere iscritto all’Albo mentre l’Assessorato pagherà le spese giudiziali ed una somma di denaro pari a duecento euro per ogni ulteriore settimana di ritardo nell’iscrizione.

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