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Rubrica legis non est lex

Il Giudice del Lavoro sospende l’efficacia esecutiva di un’ingiunzione di pagamento notificata ad un ex dirigente agrigentino

Il Dr. L.G. di 67 anni di Campobello di Licata, nel corso della sua lunga carriera, ha svolto molteplici incarichi fra cui Direttore Provinciale delle Entrate degli uffici di Caltanissetta, Enna ed Agrigento.

A partire dal 2013 nacquero alcune criticità, tutte contestate, con i vertici dell’Amministrazione, segnatamente con la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, nei cui riguardi il dirigente agrigentino avrebbe utilizzato toni non rispettosi riguardo ad una serie di problematicità sorte nell’espletamento dei compiti di Direttore Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Caltanissetta. Appena collocato in quiescenza il Direttore Regionale dr. A.G. il dirigente agrigentino venne trasferito, con l’incarico di Direttore dell’Ufficio Territoriale, ad Agrigento, avendo “dato prova di possedere le capacità e le competenze sufficienti per l’incarico in questione”.

Ciò posto, nel maggio 2017 il dirigente agrigentino riceveva la notifica di un provvedimento con ci gli veniva richiesta la restituzione di una somma pari a circa diecimila euro, asseritamente indebitamente corrisposta a titolo di acconto sulla retribuzione di risultato per l’anno 2013; la valutazione negativa a carico del dirigente scaturiva dal giudizio reso dall’ex direttore regionale A.G., valutatore di prima istanza, il quale all’atto di predisporre tale valutazione si trovava già in stato di quiescenza.

A tale atto faceva seguito un’ingiunzione di pagamento notificata all’interessato ad istanza dell’Agenzia delle Entrate-Direzione Regionale della Sicilia; da qua la determinazione dell’interessato di adire le vie legali, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino (in foto) e Mario La Loggia, per la declaratoria di nullità e/o di illegittimità del provvedimento di ingiunzione notificato. Tra l’altro gli avvocati Rubino e La Loggia hanno censurato il provvedimento impugnato sotto il profilo della carenza di potere, giacchè al momento della valutazione il suo valutatore, il Direttore Regionale Dr.A.G., era già stato collocato in quiescenza, e, pertanto, non aveva alcun potere per valutare l’operato del dirigente.

Il Giudice del Lavoro, ritenuto il ricorso patrocinato dagli Avvocati Rubino e La Loggia fondato,ha sospeso l’efficacia esecutiva del provvedimento di ingiunzione gravato di opposizione, fissando l’udienza di discussione del ricorso in data 13 marzo 2020, Pertanto fino a tale data l’ex dirigente agrigentino, nelle more collocato a riposo, nulla dovrà restituire all’Agenzia delle Entrate.

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