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Rubrica legis non est lex

Il TAR commissaria l’Assessorato Regionale all’Agricoltura: società riberese otterrà finanziamento

Con bando ritualmente pubblicato l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura indiceva una selezione per l’erogazione di contributi per il sostegno ad investimenti in favore della trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli.

La società Parlapiano Fruit, con sede in Ribera, partecipava alla procedura di cui sopra presentando una domanda di contributo che veniva collocata, inizialmente, tra quelle ammissibili ma non finanziabili per mancata capienza delle risorse disponibili. A seguito di scorrimento della graduatoria, la domanda presentata dalla società riberese veniva collocata tra le istanze finanziabili.

Successivamente, la società riberese riceveva una comunicazione di avvio del procedimento di archiviazione dell’istanza, in ragione dell’asserita omessa presentazione della documentazione attestante la cantierabilità del progetto nel termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria.
Nonostante i chiarimenti forniti dalla società, l’Assessorato confermava l’archiviazione della pratica, in ragione dell’asserita mancata presentazione della documentazione afferente la cantierabilità del progetto entro i termini prescritti.
A questo punto la società riberese proponeva un ricorso davanti al TAR Sicilia, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Lucia Alfieri, per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento di archiviazione dell’istanza di finanziamento, lamentando molteplici profili di illegittimità.
Il TAR Sicilia, Palermo, Sezione Prima, condividendo le tesi difensive degli Avvocati Rubino e Alfieri, accoglieva, con Ordinanza n. 238/2019, la richiesta di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, disponendo l’ammissione con riserva della società ricorrente alla procedura selettiva.
Tuttavia, l’Amministrazione non dava esecuzione alla sopracitata Ordinanza, considerato che non procedeva ad includere l’istanza della Parlapiano Fruit nell’apposito elenco delle pratiche ammissibili e cantierabili.
Pertanto, la Parlapiano Fruit, assistita dagli avvocati Girolamo Rubino e Lucia Alfieri, ha chiesto al Giudice Amministrativo, con apposita istanza ai sensi dell’art. 59 del Codice del processo amministrativo, di ordinare all’Amministrazione regionale di procedere all’esecuzione del predetto provvedimento cautelare entro un congruo termine. Con la medesima istanza, gli avvocati Rubino e Alfieri hanno chiesto la nomina di un Commissario ad Acta nell’ipotesi in cui l’Amministrazione regionale non avesse ottemperato entro il termine fissato dal Giudice.
Con Ordinanza del 23.09.2019, il TAR Palermo ha accolto l’istanza presentata dalla Parlapiano Fruit, ordinando all’Amministrazione regionale di dare esecuzione al provvedimento cautelare, concludendo l’istruttoria prevista per l’ammissione dell’istanza della società nell’elenco delle pratiche ammissibili e cantierabili entro il termine di 20 giorni. Inoltre, con lo stesso provvedimento, il Tar Palermo ha nominato quale Commissario ad Acta il Segretario Generale della Presidenza della Regione siciliana, il quale provvederà a dare esecuzione all’Ordinanza Cautelare, nell’ipotesi di ulteriore inerzia da parte dell’Assessorato all’Agricoltura.

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