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Rubrica legis non est lex

Il Tar condanna la Regione a riesaminare la richiesta di accreditamento dell’Iraps

girolamo_rubinoL’Iraps Onlus (Istituto di Ricerche ed Applicazioni Psicologiche e sociologiche) aveva ottenuto fin dal 2007 l’accreditamento di tutte le proprie sedi operative per lo svolgimento di attività di orientamento e formazione professionale

nell’ambito della Regione Siciliana ed ha svolto nel corso degli anni attività di orientamento e formazione professionale.

Tuttavia nel 2013 l’Assessorato Regionale della Formazione revocava il provvedimento di concessione dell’accreditamento di tutte le sedi operative interdicendo lo svolgimento di qualsivoglia attività di orientamento e formazione professionale; pertanto l’Istituto insorgeva proponendo un ricorso davanti al Tar Sicilia, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino (in foto) e Giuseppe Impiduglia, chiedendo l’ annullamento dei provvedimenti lesivi.

Il Tar Sicilia, Palermo, Sezione 3, accoglieva il predetto ricorso ed annullava i provvedimenti impugnati per difetto di motivazione. Poichè la sentenza non veniva eseguita dall’Amministrazione regionale l’Istituto, sempre con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, proponeva un ricorso per ottemperanza davanti allo stesso Tar Sicilia; in pendenza di tale nuovo giudizio l’ Assessorato Regionale della Formazione emetteva un formale provvedimento di rigetto dell’istanza di accreditamento che veniva impugnato con motivi aggiunti di ricorso dai difensori. Si costitutiva in giudizio l’Assessorato regionale della Formazione Professionale , con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso.

Il Tar Sicilia Palermo, sezione terza, Presidente F.F. il Dr. Nicola Maisano, Relatore la Dr.ssa Aurora Lento, ha accolto anche il nuovo ricorso patrocinato dagli avvocati Rubino e Impiduglia ed ha annullato i provvedimenti impugnati, ritenendo che l’assenza dei requisiti per l’accreditamento era conseguente alla precedente revoca già annullata dal Tar e pertanto addebitabile alla stessa condotta dell’Amministrazione regionale, condannando anche l’Amministrazione Regionale al pagamento delle spese giudiziali, liquidate in euro duemila, oltre accessori.

Pertanto, per effetto della sentenza resa dal Tar l’Amministrazione regionale dovrà riesaminare l’istanza di accreditamento presentata dall’Iraps e dovrà pagare le spese giudiziali.

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