fbpx
Rubrica legis non est lex

Il TAR dà torto al Comune di Palermo: potrà essere ampliata la trattoria nel centro storico

I coniugi F.V. di 45 anni e F.R. di 52 anni, entrambi palermitani, sono comproprietari di un complesso immobiliare realizzato in data antecedente al 1950 sito nel centro storico di Palermo, all’interno del quale da anni gestiscono un’attività di bar e trattoria;

in ragione del successo dell’attività i coniugi hanno previsto un intervento di ristrutturazione edilizia contemplante il cambio di destinazione d’uso del terrazzo posto al secondo piano del fabbricato, da residenziale a commerciale, con utilizzazione a sala all’aperto per la somministrazione, e l’stallazione di un ascensore interno per il collegamento dei piani terra, primo e secondo ,presentando una segnalazione di inizio attività (cd. scia ) in alternativa al permesso di costruire. Ma il Comune di Palermo, inopinatamente, adottava un provvedimento di divieto di inizio o prosecuzione dei lavori, sostenendo (erroneamente) che in ragione delle previsioni degli strumenti urbanistici del centro storico sull’immobile in questione non sarebbe consentita la destinazione commerciale a piani diversi dal piano terra.

I coniugi palermitani hanno proposto allora un ricorso davanti al TAR Sicilia, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, lamentando una palese violazione di legge ed una grave forma di eccesso di potere per violazione di una circolare dello stesso Comune di Palermo. In particolare gli avvocati Rubino e Airò hanno censurato il provvedimento impugnato per violazione delle legge regionale n. 16/2006, secondo cui sono ammessi cambi di destinazione d’uso per tutte le costruzioni realizzate antecedentemente al 1976 , compresi gli immobili destinati a civile abitazione, a condizione che non si determini alterazione ai volumi già realizzati ,citando precedenti giurisprudenziali dello stesso TAR Sicilia secondo cui tale disposizione è ispirata a favorire lo sviluppo delle attività economiche.

Il TAR Sicilia, Palermo, Sezione Seconda, condividendo le tesi difensive degli avvocati Rubino e Airò, ha accolto la richiesta di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, in considerazione delle esigenze commerciali dei ricorrenti; pertanto, per effetto dell’ordinanza resa dal TAR i ricorrenti potranno ultimare l’intervento edilizio previsto con aumento di produttività del loro locale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.