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Rubrica legis non est lex Spalla

Il TAR salva anche il quarto chiosco balneare a Bovo Marina

gigi rubinoIl Sig. G.M. di 28 anni di Montallegro è titolare di un chiosco balneare a carattere stagionale per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sito in località Bovo Marina di Montallegro.

Il chiosco in questione è stato oggetto di diverse concessioni demaniali rilasciate ai proprietari che si sono succeduti nel tempo;originariamente per lo stabilimento in questione è stata rilasciata la concessione demaniale marittima n. 265 del 2007 in favore del sig. G.V., il quale otteneva il n.o. della Soprintendenza di Agrigento.

Il Comune di Montallegro ha formalmente attestato che lo stabilimento balneare in questione è stato realizzato conformemente al progetto assentito; successivamente, il Sig. G.V. cedeva il chiosco in questione al sig. Q.V. , che a sua volta cedeva il chiosco al Sig. A.G. A seguito di apposita istanza di subingresso l’ARTA ha rilasciato la concessione demaniale in favore del sig. A.G., il quale subentrava nella titolarità di tutti i rapporti giuridici; nel 2016 il Sig. A.G. ha ceduto al sig. G.M. lo stabilimento balneare e tutti i titoli ad esso afferenti, ivi comprese le relative concessioni demaniali ed i titoli edilizi.La Soprintendenza di Agrigento, inopinatamente, asserendo che lo stabilimento in questione risultava privo dell’autorizzazione paesaggistica, ordinava la remissione in pristino dei luoghi; ma l’interessato, con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino (in foto) e Vincenzo Airò, proponeva un ricorso giurisdizionale contro la Soprintendenza, per l’annullamento, previa sospensione, dell’ordinanza di remissione in pristino.

In particolare, gli avvocati Rubino e Airò hanno censurato il provvedimento impugnato sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere, atteso che, per effetto di alcuni decreti assessoriali dell’Assessorato regionale territorio, è stato previsto il rinnovo d’ufficio delle concessioni demaniali marittime fino al 2020; e che, per effetto di alcune circolari dell’Assessorato regionale dei beni culturali l’autorizzazione paesaggistica ha validità pari a quella del titolo concessorio. Pertanto, concludevano i difensori, l’efficacia dell’autorizzazione ambientale in questione doveva ritenersi prorogata fino al 2020; si costituiva in giudizio la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Agrigento, con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello stato di palermo, per chiedere il rigetto del ricorso. Il Tar Sicilia,Palermo, sezione prima, Presidente il dr. Calogero Ferlisi, relatore la dr.ssa Aurora Lento, ritenendo fondate le censure formulate dagli avvocati Rubino e Airò ha accolto il ricorso,annullando il provvedimento impugnato.

Pertanto, per effetto della sentenza resa dal Tar, il chiosco in questione resterà aperto durante la stagione balneare in corso, così come accaduto per gli altri tre chioschi salvati dal Tar con sentenze analoghe depositate nei mesi scorsi.