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Rubrica legis non est lex

La Prefettura di Agrigento emette informativa liberatoria nei confronti della società “Cava San Giovanni”: può riprendere l’attività estrattiva

girolamo_rubinoLa società “Cava San Giovanni” srl con sede in Sambuca di Sicilia era risultata destinataria di un’informativa antimafia emessa dalla Prefettura di Agrigento sulla base di un legame parentale intercorrente tra il socio Maggio Pasquale ed il

Sig. Maggio Antonino, soggetto quest’ultimo a cui carico erano state rilevate vicende giudiziarie derivanti dall’operazione di polizia denominata “scacco matto”. Successivamente le vicende giudiziarie a carico del sig. Maggio Antonino sono state definite con una sentenza di assoluzione con formula piena resa dal Tribunale di Sciacca, confermata dalla Corte d’Appello di Palermo, e divenuta irrevocabile; sicchè la società si attivava al fine di richiedere l’aggiornamento dell’informativa prefettizia alla luce dei nuovi fatti sopravvenuti e, per altro verso, richiedeva al Distretto Minerario di Caltanissetta l’annullamento della revoca dell’autorizzazione all’esercizio di cava emessa sul presupposto dell’informativa prefettizia. A questo punto accadeva che: la Prefettura denegava l’aggiornamento, precisando che la richiesta doveva provenire da una pubblica amministrazione, mentre il Distretto Minerario subordinava l’annullamento del provvedimento di revoca ad una nuova istruttoria svolta dalla Prefettura di Agrigento la quale , viceversa, per le ragioni suesposte non aveva ritenuto doveroso avviare alcun procedimento di revisione.

Rimasto infruttuoso un sollecito inoltrato dal legale rappresentante della società quest’ultimo, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino (in foto) e Lucia Alfieri, ha proposto un ricorso davanti al TAR Sicilia, chiedendo la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di aggiornamento dell’informativa antimafia. In particolare gli avvocati Rubino e Alfieri hanno sostenuto che anche il privato può chiedere l’aggiornamento dell’informativa al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa e che, correlativamente, si configura un obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione; i difensori hanno citato anche precedenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato e del TAR Campania. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso.

Il Tar Sicilia, Palermo, Sezione Prima, ritenendo fondate le censure formulate dagli avvocati Rubino e Alfieri ha accolto il ricorso, ordinando all’Amministrazione di provvedere all’aggiornamento dell’informativa entro trenta giorni, e condannando il Ministero dell’Interno anche al pagamento delle spese giudiziali , liquidate in euro mille oltre accessori. In esecuzione della sentenza la Prefettura di Agrigento, preso atto dell’ assoluzione con formula piena del Sig. Maggio Antonino, divenuta irrevocabile, ha ritenuto non sussistente nei confronti della Cava San Giovanni srl il pericolo di infiltrazione mafiosa. Pertanto, per effetto della sentenza resa dal TAR e della conseguente informativa liberatoria la Cava San Giovanni srl potrà riprendere l’attività estrattiva mentre il Ministero dell’Interno pagherà le spese giudiziali.

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