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Rubrica legis non est lex

Lampedusa: Il TAR dichiara illegittimo il diniego di nulla osta della Soprintendenza dopo la formazione del silenzio-assenso

La sig.ra C.F., proprietaria di un immobile sito nel Comune di Lampedusa nella centrale via Roma, nel maggio 2018 aveva richiesto alla Soprintendenza di Agrigento il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per lavori di ristrutturazione edilizia a piano terra e per la realizzazione di una sopraelevazione.
La Soprintendenza di Agrigento, tuttavia, con provvedimento del luglio 2019, ha rigettato la predetta richiesta affermando ritenendo che nella zona in questione, le previsioni del Piano Paesaggistico non consentirebbero la sopraelevazione.

Avverso il diniego del nulla osta della Soprintendenza, la sig.ra C.F., con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airo’ ha presentato ricorso innanzi al TAR chiedendone l’annullamento previa la sospensione.

In particolare, gli Avv.ti Rubino e Airo’ hanno dedotto l’illegittimità dell’operato della Soprintendenza sostenendo l’inapplicabilità delle previsioni del Piano Paesaggistico soltanto adottato e non ancora definitivamente adottato, la disparità di trattamento rispetto ad altri nulla osta favorevoli rilasciati dallo stesso ente e l’avvenuta formazione del silenzio assenso.

Il TAR Palermo, recependo le difese degli Avv.ti Rubino e Airo’, in accoglimento della domanda cautelare, aveva disposto il riesame del diniego alla stregua delle censure dedotte e dei documentati provvedimenti, versati in atti, favorevolmente resi dalla stessa Soprintendenza nell’ambito del medesimo contesto del paesaggistico del Comune di Lampedusa.

Tuttavia, in sede di riesame la Soprintendenza di Agrigento si limitava a reiterare le medesime motivazione del precedente diniego senza dar seguito alle indicazioni del TAR Palermo.

Per tanto la sig.ra C.F. si vedeva costretta a contestare anche il provvedimento di riesame “fotocopia” del precedente diniego.

In esito alla trattazione del merito, il TAR Palermo, confermando la fondatezza delle censure promosse dai legali Rubino e Airo’, ha dichiarato l’illegittimità dei provvedimenti adottati dalla Soprintendenza di Agrigento affermando che: “Il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti sono fondati sulla base della censura con cui è stata affermata l’avvenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione paesaggistica, doglianza che riveste carattere assorbente rispetto alle altre dedotte”.

Per effetto del predetto pronunciamento, che riconosce la formazione del silenzio assenso sulla richiesta di nulla osta di competenza Soprintendenza di Agrigento, la sig.ra C.F. potrà ottenere dal Comune il rilascio del titolo edilizio per eseguire i lavori.

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