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Licata, prevenzione di allagamenti: interviene il Sindaco

angelo cambianoAllo scopo di prevenire allagamenti alle proprietà, sia pubbliche che private, di garantire la regolare viabilità e la buona visibilità delle strade, dei cigli delle strade e delle banchine pedonali, nonchè l’insorgere di problemi anche di carattere igienico – sanitario che comportano il proliferare di insetti, ratti, topi, animali di vario genere, la formazione di putrescenze maleodoranti con ulteriori e pregiudizievoli ricadute sulla salute pubblica, il Sindaco Angelo Cambiano è intervenuto mediante l’adozione di una propria ordinanza, la n° 10 del 14 febbraio u.s..

Con il citato provvedimento, sono state disciplinate le modalità da seguire per la manutenzione e pulizia dei fossi, dei canali di scolo, delle rive e dei corsi d’acqua in genere e per il taglio di piante, rami e siepi sporgenti su strade e marciapiedi ad uso pubblico.
In particolare i destinatari dell’ordinanza sono i proprietari di terreni frontisti e i conduttori, a qualsiasi titolo, dei fossi, canali di scolo, rive e corsi d’acqua in genere, interni ed esterni ai fondi privati, e quelli immediatamente prospicienti e confinanti con le strade, sui quali incombe l’obbligo di tenerli costantemente sgombri in modo da assicurare con continuità, in caso di piogge continue o piene, che il deflusso delle acque possa avvenire senza pregiudizio e danno alla proprietà sia privata che pubblica.
E’ fatto agli stessi, altresì obbligo di mantenere i fossi di scolo idoneamente risagomati, sempre allo scopo di garantire il regolare deflusso delle acque; far si che anche i fondi lasciati incolti, siano mantenuti nel tempo in condizioni tali da non arrecare danni alla proprietà ed ai fondi contigui; far si che le lavorazioni agricole rispettino la carreggiata stradale ed il ciglio dei fossi, in modo da garantire il normale deflusso delle acque meteoriche, ed evitare il dissesto delle rive, dei fossi e il danneggiamento delle strade e delle relative pertinenze.
Altri obblighi previsti dalla predetta ordinanza sindacale concernono il mantenimento delle ripe dei fondi laterali alle strade, sia a monte che a valle delle stesse, in modo da impedire che franino sulla sede stradale provocandone l’ingombro; coloro che hanno diritto di condurre le acque nei fossi delle strade comunali, dovranno provvedere a non ostacolare, in alcun modo, il naturale deflusso delle acque con improprie esecuzione di lavori o di opere.
Ed ancora: le acque meteoriche precipitate su terreni scoperti, che non siano in grado di assorbire rapidamente, devono essere allontanate mediante idonee opere di convogliamento fino ad un recapito naturale atto a riceverle smaltirle efficacemente, anche nei periodi di piena; è fatto, a chiunque, divieto di ostacolare ed impedire il libero deflusso delle acque; le rive dei fossi e dei canali, ai limiti delle pareti, dovranno essere mantenute sgombre da depositi di qualsiasi genere e da vegetazione erbacea; è fatto obbligo di asportare, dai lumi dei fossi, il materiale fangoso e putrescibile, o quanto altro possa disturbare il regolare deflusso delle acque e /o dare luogo a ristagni, almeno una volta l’anno e, comunque, ogni qualvolta sia necessario; infine, qualora i canali o fossi siano intubati o coperti, dovranno essere dotati di pozzetti di ispezione agibili tali da consentirne le necessarie lavorazioni – manutenzione e lo spurgo.

Infine, il provvedimento del capo dell’amministrazione prevede che qualora, per natura e quantità delle acque convogliate nei corsi d’acqua superficiali, derivino danni o molestie di carattere igienico – sanitario ed ambientale, i responsabili saranno perseguiti a norma di legge.

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