Lo “scudo” del Made in Italy: le novità della Legge Agroalimentare
Il prossimo 29 Maggio entrerà in vigore la Legge 21 aprile 2026, n. 75 (“Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani”) che segna un passaggio cruciale per l’ordinamento del diritto alimentare italiano, riscrivendo l’assetto sanzionatorio a protezione delle eccellenze nazionali.
La norma supera la vecchia logica dei controlli frammentati per introdurre un impianto punitivo severo, teso a colpire non solo il danno economico immediato, ma il pregiudizio reputazionale subìto dal patrimonio agroalimentare del Paese.
Per il mercato del finto “Made in Italy” l’aria si fa decisamente pesante poiché siamo in presenza di una vera e propria rivoluzione copernicana che ridisegna le regole del gioco, trasformando la difesa del nostro cibo in una questione di sicurezza nazionale ed economica.
Il nucleo più rilevante della riforma risiede nella stretta penale sulle frodi.
La riforma introduce infatti una stretta penale durissima che punisce le frodi alimentari e il commercio di prodotti con segni mendaci con la reclusione fino a 18 mesi.
Ma la vera novità concettuale è l’introduzione del reato di “Agropirateria”: se la contraffazione è organizzata e sistematica, o se colpisce prodotti millantati come biologici, le pene lievitano di un terzo e si rischia la chiusura immediata della serranda da cinque giorni a tre mesi.
Il messaggio del legislatore è chiaro: chi danneggia il patrimonio agroalimentare non commette un semplice illecito commerciale, ma un danno d’immagine a un intero Paese.
Viene altresì inserita l’aggravante per i reati commessi su prodotti millantati come “Biologici” senza averne i requisiti e l’aggravante legata alla rilevante quantità di merce contraffatta.
In questi casi, le pene detentive aumentano fino a un terzo, a cui si aggiungono severe sanzioni accessorie come la chiusura temporanea dello stabilimento o dell’esercizio commerciale in caso di recidiva specifica o particolare gravità.
Una delle novità più significative dal punto di vista del diritto societario è il definitivo inserimento di questi nuovi reati agroalimentari nel perimetro della responsabilità amministrativa degli enti (Ex D.Lgs. 231/2001).
Questo significa che se la frode o l’agropirateria vengono commesse nell’interesse o a vantaggio dell’azienda, l’ente stesso risponderà con pesantissime sanzioni pecuniarie e interdittive, costringendo le imprese del settore a un radicale aggiornamento dei propri modelli di organizzazione e gestione. La legge poi estende notevolmente il perimetro della responsabilità.
Sotto la lente dei controllori non finiscono più solo le irregolarità fisiche sui prodotti, ma anche la comunicazione commerciale ingannevole diffusa tramite canali digitali e mercati online (e-commerce).
Le sanzioni colpiranno severamente le violazioni in materia di rintracciabilità degli alimenti e le pratiche sleali di informazione, con un occhio di riguardo alla tutela delle denominazioni protette DOP e IGP e all’uso improprio delle indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e lattiero-caseari. A questo si aggiunge un’inedita e severa stretta sul c.d. “greenwashing alimentare”: vengono infatti sanzionati in modo specifico tutti quei claim ambientali, etici o di sostenibilità legati alla filiera che non siano supportati da dati scientifici oggettivi, verificabili e certificati.
Infine, l’aspetto di governance pubblica che valorizza l’efficacia sul territorio: la legge istituisce una Cabina di regia interministeriale per coordinare l’attività ispettiva e amministrativa di organi storici come i NAS e la DGISAN, standardizzando i controlli ed evitando sovrapposizioni. Viene inoltre codificato lo strumento del “blocco ufficiale temporaneo” delle merci in caso di accertate inosservanze e, con una forte impronta etico-sociale, viene introdotto l’obbligo di destinare i prodotti alimentari sequestrati (ma considerati idonei al consumo umano) a enti di carità e solidarietà sociale, trasformando lo strumento repressivo in una risorsa per il welfare.
In conclusione, può sicuramente affermarsi che questa riforma dimostra come il diritto alimentare stia abbandonando una logica puramente difensiva per farsi promotore di un mercato trasparente e sostenibile.
La sfida che ci attende sul piano giuridico sarà quella di monitorare l’applicazione pratica di queste norme: l’obiettivo deve essere quello di colpire duramente l’illegalità senza però soffocare con la burocrazia la dinamicità e la spinta vitale delle nostre imprese: solo un equilibrio virtuoso tra legalità formale ed efficienza economica permetterà a questa riforma di diventare il vero scudo di cui il patrimonio agroalimentare italiano ha bisogno.
In ultima analisi, questa riforma ci ricorda che il Made in Italy non è semplicemente un’etichetta commerciale o un brand da esibire sui mercati esteri; è un intreccio irripetibile di storia, territorio, cultura e lavoro umano che definisce la nostra stessa identità nel mondo.
Difendere la filiera agroalimentare dalle contraffazioni significa proteggere un patrimonio nazionale che non ha eguali. Nel momento in cui la trasparenza e la legalità diventano il vero valore aggiunto della nostra economia, questa legge cessa di essere un semplice insieme di divieti per trasformarsi in un atto di tutela culturale.
Solo garantendo l’assoluta autenticità di ciò che portiamo in tavola potremo continuare a raccontare al mondo la storia di eccellenza che ci rende unici, dimostrando che la qualità senza compromessi è, e rimarrà sempre, la nostra firma più prestigiosa.
Avv. Danila Sollazzo






















