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Rubrica legis non est lex

Montallegro, fabbricato in difformità dalla concessione edilizia: legittimo il diniego della domanda di concessione in sanatoria

Il sig. V. M., di anni sessanta, realizzava, in assenza di concessione edilizia, un cambio di destinazione d’uso, da fabbricato rurale a civile abitazione e ampliamento dello stesso, su un fabbricato, sito in c.da Vizzì, in relazione al quale, nell’ottobre 1994, il Comune di Montallegro (AG) aveva rilasciato la concessione edilizia.

Nel 2013, deceduto il proprio genitore, il sig. V. M., nella qualità di comproprietario ed erede dei lotti di terreno interessati e del fabbricato in questione, chiedeva all’Amministrazione comunale il rilascio della concessione in sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.p.r. n. 380/01 per le opere abusive realizzate sul predetto terreno.

Trattandosi di un terreno indiviso e risultando l’istante erede solo pro quota delle particelle ove insisteva il fabbricato, l’Amministrazione comunale, oltre a precisare la soggezione a vincolo paesaggistico ex art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 dell’area oggetto della sanatoria, ribadiva, in assenza di frazionamento, la necessità della firma del progetto da parte di tutti i proprietari del terreno per poter procedere all’istruttoria della pratica, non risultando sufficiente l’allegato testamento pubblico

In mancanza della necessaria integrazione documentale a firma di tutti i proprietari delle particelle richiesta dal Comune – segnatamente, gli atti sottoscritti da tutti i proprietari – l’Amministrazione comunicava il preavviso di rigetto dell’istanza di concessione edilizia in sanatoria presentata ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001, cui seguiva il diniego con successiva ordinanza di demolizione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi.

I suddetti provvedimenti venivano impugnati dal sig. V. M. con ricorso proposto dinanzi al TAR Sicilia, sede di Palermo, che si concludeva con sentenza di rigetto appellata dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, dinanzi al quale il sig. V.M. riproponeva, da un lato, un asserito travisamento dei fatti e difetto di istruttoria per avere il Comune erroneamente ritenuto le opere abusive oggetto della richiesta di sanatoria realizzate su terreno indiviso e per avere, conseguentemente, ritenuto che la richiesta di sanatoria dovesse essere integrata dai titoli di proprietà e dagli elaborati progettuali firmati da tutti i proprietari delle particelle interessate, così denegando la richiesta di concessione in sanatoria. Dall’altro lato, lamentava l’asserita violazione della normativa in materia di partecipazione al procedimento di cui all’art. 11 della l.r. 10/91.

Si costituiva, per entrambi i gradi di giudizio, il Comune di Montallegro, con il patrocinio dell’Avvocato Girolamo Rubino, deducendo la piena legittimità e correttezza dell’operato dell’Amministrazione comunale nonché della sentenza appeĺlata, in considerazione del fatto che il contenuto del provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere differente.

In particolare, l’Avv. Rubino ribadiva, innanzitutto, come correttamente l’Amministrazione comunale, ai fini dell’istruzione della pratica di sanatoria, avesse richiesto la suddetta integrazione documentale dal momento che, a seguito degli abusi perpetrati, l’immobile da sanare richiedeva una estensione superiore a quella di proprietà dell’appellante tale da incidere così sulle quote del terreno di proprietà anche degli altri comproprietari dal consenso dei quali, dunque, non era possibile prescindere per il rilascio della predetta concessione in sanatoria, con conseguente piena legittimità del diniego in sanatoria impugnato.

Inoltre, nessuna violazione dell’art. 11 L.R. cit. sarebbe stata posta in essere dall’Amministrazione, avendo quest’ultima, dapprima, inviato un preavviso di rigettodell’istanza di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/01, ribadendo la necessità di una integrazione a firma di tutti i proprietari delle particelle interessate e, successivamente, non essendo pervenuti ulteriori scritti o documentazione da parte dell’interessato (e dunque nessuna integrazione di documentazione firmata dagli altri comproprietari necessaria per le ragioni sopra esposte),aveva adottato il provvedimento di diniego impugnato.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in adesione alle difese espletate dall’Avv. Girolamo Rubino, ha confermato il tenore della sentenza di primo grado condividendo, per un verso, l’assenza di alcun obbligo, in capo al Comune, di rispondere ulteriormente al destinatario del provvedimento considerato che, a fronte di espressa richiesta istruttoria, nessun contributo documentale era stato offerto all’esame dell’Ente locale. Per altro verso, i giudici amministrativi hanno riconosciuto la piena legittimità del provvedimento di diniego impugnato richiamando sul punto la prevalente giurisprudenza secondo cui nessuna sanatoria (a prescindere dalla verifica in concreto degli altri presupposti per il suo rilascio) può essere accordata senza il consenso degli altri comproprietari in caso di opere che vadano ad incidere su loro diritti.

Per effetto della superiore pronuncia, inoltre, il Comune di Montallegro avrà diritto anche al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 2.000,00 (duemila) oltre le spese obbligatorie per legge.

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