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Sciacca “zona rossa”: ecco tutte le indicazioni

Il presidente della Regione Siciliana con ordinanza contingibile e urgente 22/2021 ha dichiarato la zona rossa nel territorio comunale di Sciacca, dal 18 marzo al 30 marzo 2021 compreso per contrastare e contenere la diffusione del virus. Il provvedimento dispone ulteriori misure per l’emergenze epidemiologica da Covid-19 in aggiunta a quelle vigenti:

divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici e/o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute. È sempre consentito il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, nonché per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l’emergenza. È, altresì, consentito il transito per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni e/o servizi essenziali, nonché raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti siano consentiti ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali. Rimane, infine, consentito il transito, in entrata ed in uscita, per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante;
divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nei predetti territori comunali ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese;
sospensione di tutte le attività didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado;
sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, anche se esercitate nelle medie e grandi strutture di vendita (compresi i centri commerciali);
chiusura dei centri commerciali e/o outlet ad eccezione delle attività commerciali al dettaglio di cui al superiore comma “e”, purché sia consentito l’accesso solamente alle predette attività;
rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie secondo gli ordinari orari di lavoro.
Nelle giornate festive è vietato l’esercizio di ogni attività commerciale, ad eccezione di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Rimane sempre consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.
Per quanto non espressamente disciplinato nell’ordinanza del presidente della Regione, si applicano le disposizioni di cui al Capo V del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 e sue modificazioni e/o integrazioni per la cosiddetta zona rossa.

ATTIVITÀ COMMERCIALI: APERTURE E CHIUSURE

ALLEGATO 23 – Commercio al dettaglio – del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021

ATTIVITÀ CHE POSSONO RIMANERE APERTE

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
Commercio al dettaglio di biancheria personale
Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Dpcm del 02/03/2021

ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITÀ

In zona rossa possono restare aperte le seguenti attività commerciali come previsto dall’Art. 45 (Attività commerciali)

le attività di vendita di generi alimentari;
le attività di prima necessità individuate nell’allegato 23 al Dpcm svolte sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita.
I giorni festivi le suddette attività possono effettuare solo vendita a domicilio.

Devono restare chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, come il mercato del contadino

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

RISTORAZIONE

Le attività di ristorazione come previsto dall’Art. 46 (Attività dei servizi di ristorazione)

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.

Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.

Ristoranti e Pizzerie possono effettuare la vendita con asporto nonché fino alle ore 22:00.

È assolutamente vietato la consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 – BAR ED ALTRI ESERCIZI SIMILARI SENZA CUCINA l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade.

SERVIZI ALLA PERSONA

Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona di cui all’Art. 47(Attività inerenti servizi alla persona), quindi devono restare chiusi:

Servizi degli istituti di bellezza, Servizi di manicure e pedicure, Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, Servizi di centri per il benessere fisico.

Possono restare aperte:

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse
Gli artigiani possono restare aperti nel rispetto delle limitazioni precedenti e sempre nei limiti di cui alle disposizioni vigenti.

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