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Rubrica legis non est lex

Sicilia, il Tar condanna l’Assessorato alla Formazione: illegittima la circolare dell’ex Assessore Scilabra

girolamo_rubinoIl Sig. S. P. di 33 anni, di Catania, era stato assunto dall’ANFE con contratto di lavoro a tempo determinato a far data dal 1 ottobre 2007.

Il suddetto rapporto di lavoro veniva rinnovato in più occasioni sempre a tempo determinato in violazione della disciplina sui contratti di lavoro a termine.
Nel 2010 il giovane catanese stipulava con il datore di lavoro un atto di transazione con cui l’ente riconosceva il diritto del lavoratore all’assunzione a tempo indeterminato sin dal primo contratto trasformando con effetto retroattivo il rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

Con circolare N 1 del 15.05.2013 l’Assessore alla formazione Scilabra, dovendo procedere all’istituzione dell’Albo degli operatori della formazione professionale, indicava i criteri necessari per ottenere l’iscrizione nel suddetto Albo. Il giovane catanese presentava istanza per l’inserimento nell’Albo degli operatori della formazione professionale; ma l’Assessorato lo escludeva perché asseritamente sprovvisto del requisito dell’assunzione in servizio in data antecedente al 31.12.2008. Il giovane catanese proponeva allora un ricorso davanti al TAR Sicilia, con il patrocinio dell’avv. Girolamo Rubino (in foto) contro l’Assessorato Regionale della Formazione, per l’annullamento sia del provvedimento di esclusione sia della circolare assessoriale. Si è costituito in giudizio l’Assessorato Regionale della Formazione, con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso.

Il TAR Sicilia Palermo Sezione III, Presidente il Dott. Calogero Ferlisi, Relatore la Dott.ssa Aurora Lento, ha ritenuto fondate le censure formulate dall’avv. Rubino inerenti la circolare assessoriale; ed infatti la Legge Regionale N 24/76 dispone alcuni requisiti per ottenere l’iscrizione all’Albo dei Formatori, e la circolare assessoriale non poteva subordinare l’iscrizione a requisiti che nella legge non trovano riscontro. Per effetto dell’annullamento della circolare assessoriale laddove prevedeva requisiti non previsti dalla legge per l’iscrizione all’Albo il giovane catanese dovrà essere iscritto all’Albo medesimo e potrà partecipare alle diverse selezioni in corso di svolgimento presso il CIAPI di Priolo. Il TAR Sicilia ha anche condannato l’Assessorato resistente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 2000,00 oltre IVA e Cassa di Previdenza Forense.

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