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Abilitazione avvocato, il CGA sconfessa la commissione d’esame: “la valutazione numerica non è sufficiente”

Un folto gruppo di praticanti avvocati, assistiti dagli avvocati Girolamo Rubino (in foto) e Giuseppe Impiduglia, aveva proposto un ricorso giurisdizionale per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento di non ammissione alla

prova orale dell’esame di abilitazione alla professione forense, lamentando tra l’altro la mera attribuzione di un voto numerico agli elaborati da parte della Commissione Esaminatrice. In particolare gli avvocati Rubino e Impiduglia hanno sostenuto che il mero voto numerico attribuito alla prova scritta non può considerarsi una motivazione sufficiente, tra l’altro senza neanche apporre segni grafici sugli elaborati, giacchè in primo luogo impedisce al candidato di avere effettiva contezza degli asseriti errori in cui è incorso; ed ancora i difensori dei ricorrenti hanno citato precedenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia, secondo cui la motivazione deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’Istituzione da cui promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso.

Il Consiglio di giustizia Amministrativa per la regione Siciliana in sede giurisdizionale, Presidente il Dr. Marco Lipari, Relatore il Consigliere Alessandro Corbino, ritenendo fondate le censure formulate dagli avvocati Rubino e Impiduglia ha accolto l’appello cautelare proposto dai candidati giudicati non idonei ordinando la ricorrezione degli elaborati da parte di una nuova sottocommissione, la quale dovrà esprimere un motivato giudizio e non già attribuire un mero voto numerico.

La pronunzia cautelare resa dal CGA rappresenta un importante precedente, giacchè in futuro le commissione esaminatrici non potranno più limitarsi alla attribuzione di un mero voto numerico agli elaborati, ma dovranno annotare le osservazioni positive o negative nei vari punti dell’elaborato, le quali costituiscono la motivazione del voto; e ciò anche nell’obiettivo dell’incremento del grado di trasparenza dei giudizi di accesso alla professione che il legislatore ha inteso perseguire.

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