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Rubrica legis non est lex

Illegittime le operazioni di correzione di un aspirante avvocato: il CGA ordina la rivalutazione delle prove scritte

Una giovane praticante ha partecipato alle prove scritte relative all’esame di idoneità per l’esercizio della professione di Avvocato.

La prove scritta è stata corretta dalla Commissione presso la Corte di Appello di Catanzaro.

All’elaborato della dottoressa è stato attribuito un punteggio lievemente insufficienti e, conseguentemente, la stessa non è stata ammessa alla prova orale dell’esame per l’abilitazione alla professione di avvocato.

Ritenendo illegittima la valutazione espressa nei propri confronti la dottoressa ha impugnato – con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia – gli atti della Commissione di Catanzaro.

In particolare, con il ricorso, è stato sostenuto che gli elaborati della suddetta concorrente meritasse un giudizio più che sufficiente ed è stato rilevato come la Commissione per gli Esami di Avvocato presso la Corte d’Appello di Catanzaro, allorquando ha proceduto a determinare e specificare i criteri di correzione delle prove scritte, non fosse legittimamente composta, mancando i componenti di due delle categorie (segnatamente magistrati e docenti universitari) individuate dalla normativa di riferimento.

A sostegno delle proprie censure, gli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia hanno citato taluni recenti precedenti giurisprudenziali secondo i quali è viziato l’operato delle sottocommissioni di esame che operino in assenza di commissari appartenenti a ciascuna delle categorie professionali indicate dall’art. 47 della legge n. 247/2012 (ossia avvocati, magistrati e professori universitari)

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana – Presidente dottoressa Rossanna De Nictolis, Relatore Prof. Giuseppe Verde – condividendo le censure degli avv.ti Rubino e Impiduglia, con apposita ordinanza, ha disposto la ricorrezione degli elaborati dei suddetti tre candidati con modalità “idonee a garantire l’anonimato (i compiti vanno rimessi in buste chiuse e anonime; e corretti insieme ai compiti di altri candidati diversi, anche essi in buste chiuse e anonime)”.

In particolare, la ricorrezione è stata affidata alla I Sottocommissione “in quanto nelle stessa erano presenti tutte le componenti richieste dal sopra citato art. 47 l. n. 247 del 2012 nella seduta di fissazione dei criteri”.

Per effetto della suddette pronuncia del CGA la candidata otterrà a breve la rivalutazione dei propri elaborati da parte di una Commissione validamente composta.

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