Il regolamento disciplina infatti la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al R.D. N.639/1910.
L’attivazione della procedura per le entrate comunali consentirà ai debitori di estinguere il debito, rateizzandolo e senza corrispondere le sanzioni, versando le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi e le spese relative alla riscossione coattiva per i suddetti importi, alla notifica dell’ingiunzione di pagamento e alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
A tal fine il cittadino potrà presentare apposita istanza al Comune che, in caso di accoglimento, comunicherà al richiedente importi e modalità di pagamento.
L’attivazione di tale modalità agevolata di incasso di tutte quelle entrate comunali non versate dai debitori alla naturale scadenza e non riscosse neppure a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento, potrà consentire la chiusura di posizioni perenti con beneficio per il debitore che potrà godere della riduzione del debito complessivo e della rateizzazione del pagamento e per il Comune che potrà migliorare la propria condizione di liquidità.