In particolare, Girgenti Acque precisa che contrariamente a quanto sostenuto, la società che gestisce il servizio idrico non sta perpetrando alcuna “vessazione” nei confronti dei cittadini, bensì assolvendo a un preciso obbligo di legge, che prevede la trasformazione delle utenze forfettarie mediante l’installazione dei contatori idrometrici.
La firma sul verbale di sostituzione, richiesta ai cittadini presenti al momento dell’intervento, è un ulteriore obbligo di legge, a garanzia del contraddittorio. In ogni caso, copia del verbale di sostituzione, sottoscritto o meno dall’utente, viene protocollato e conservato presso l’archivio informatico del Gestore, risultando in qualunque momento a disposizione degli aventi diritto.
La eventuale sottoscrizione del contratto di somministrazione direttamente al domicilio degli utenti è una ulteriore agevolazione fornita dal Gestore, evitando che gli stessi che debbano personalmente recarsi presso gli sportelli. Si tratta, ovviamente, del contratto standard, approvato dagli Organismi competenti e dunque, contrariamente a quanto affermato, non “contiene clausole tutte a vantaggio del gestore”.
Si precisa, infine, che la mancata trasformazione delle utenze forfettarie mediante l’installazione dei contatori idrometrici, può comportare l’interruzione della somministrazione. Su tutto il territorio nazionale, infatti, non è più ammessa da tempo la somministrazione a forfait. Allo stesso modo, per l’utente è obbligatoria la sottoscrizione del relativo contratto per usufruire del servizio. Il Gestore del Servizio è unico per l’ambito di riferimento. La sottoscrizione del contratto fra l’utente ed il Gestore Unico (Girgenti Acque) è prevista dal Regolamento di Utenza approvato dall’assemblea dei rappresentanti dell’ATO Idrico.
Il cittadino utente è tutelato dal Regolamento di Utenza e dalla Carta del Servizio Idrico Integrato, ma anche dagli Organismi di controllo a ciò preposti.