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Operazione “Duty Free”, accusa a Campione solo “mera ipotesi investigativa”

Il Tribunale del Riesame di Palermo, composto dai giudici Antonella Consiglio (Presidente), Monica Sammartino e Filippo Serio, all’esito dell’udienza camerale dello scorso 24 dicembre, sull’istanza di riesame

proposta nell’interesse di Marco Campione (in foto), finito fra i  nomi eccellenti dell’imprenditoria agrigentina dopo l’operazione denominata “Duty Free” condotta dalla Guardia di Finanza con il coordinamento della Procura della Repubblica di Agrigento, che ha coinvolto anche funzionari dell’Agenzia delle Entrate, ha fatto emergere l’assoluta mancanza del nesso causale tra l’accertamento eseguito dall’Agenzia delle Entrate (poi scaturito in un provvedimento in autotutela emesso dalla stessa) e il presunto vantaggio che ne sarebbe scaturito nei confronti del Presidente della Società Girgenti Acque S.p.A. Marco Campione.

Dai fatti e dalle circostanze esaminate, lo stesso Tribunale ritiene carente il quadro probatorio laddove nello specifico l’Agenzia delle Entrate, nel motivare l’avviso di irrogazione delle sanzioni del 7.10.2013 (data peraltro in cui il Leto Pasquale, non era in servizio presso la Direzione dell’Agenzia delle Entrate di Agrigento) non ha considerato le obiezioni esposte dalla Società Girgenti Acque con la memoria depositata in data 12 dicembre 2012, ove per l’appunto si contestava la mancanza di motivazione nell’atto di contestazione.

E’ palese, infatti, a parere del Tribunale del Riesame il dato oggettivo secondo il quale l’onere motivazionale in capo alla Agenzia delle Entrate era del tutto mancante e, di conseguenza, l’annullamento in autotutela adottato successivamente appariva corretto e necessario.

Il Tribunale della Libertà, riferendosi in particolar modo alle pronunce Giurisprudenziali, ha specificatamente chiarito come ai fini della configurabilità del reato di corruzione è necessario che l’atto rientri nelle competenze dell’ufficio cui il soggetto appartiene. Nel caso in questione e nel periodo oggetto dell’ipotesi corruttiva, il Leto svolgeva le sue funzioni presso la Direzione Regionale di Palermo.
Per tutte le motivazioni sopra indicate l’assetto accusatorio relativamente al presunto pactum sceleris – secondo cui il Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate accettava la promessa da parte del Presidente della Girgenti Acque di assumere a tempo indeterminato la figlia, Leto Francesca (già titolare di contratti a tempo indeterminato di collaborazione continuativa e/o a progetto presso la Società Girgenti Acque) in cambio dell’accesso a informazioni
riservate e, in particolare per effettuare il citato provvedimento di autotutela – non ha trovato, a parere del Tribunale della Libertà, alcun riscontro probatorio ritenendo piuttosto la tesi d’accusa una mera ipotesi investigativa.

Per tali ragioni è palese che la richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari in capo all’odierno Presidente così come proposta nell’ordinanza emessa dal G.I.P., non doveva essere applicata, ragion per cui è stata oggetto di annullamento da parte del Tribunale del Riesame.

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