Il TAR annullava tale provvedimento di rigetto ritenendo che il ritardo nell’approvazione del piano regionale dei trasporti non poteva riflettersi negativamente nè sulle imprese nè nei confronti degli utenti, dovendo si comunque garantire il soddisfacimento delle esigenze di pubblico interesse. A questo punto l’Amministrazione regionale autorizzava l’esercizio dell’autolinea scolastica Palma di Montechiaro-Camastra-Naro-Caltanissetta-Catania, ma senza alcun onere per l’Amministrazione.
La società Autolinee Cavaleri proponeva un ulteriore ricorso, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Lucia Alfieri, lamentando l’elusione del giudicato e adducendo che l’autorizzazione di un’auto linea non può essere sganciata dall’assunzione dell’onere economico gravante sulla parte pubblica per la gestione del servizio.
Il TAR Sicilia, Catania sez.3, ritenendo fondate le censure formulate dagli avvocati Rubino e Alfieri ha accolto anche il nuovo ricorso, sottolineando che la disciplina delle compensazione economiche è volta a tutelare l’interesse pubblico alla buone esecuzione dl servizio di trasporto, condannando anche l’Assessorato Regionale Infrastrutture al pagamento delle spese giudiziali, liquidate in euro millecinquecento oltre accessori.
Pertanto, per effetto della sentenza resa dal TAR il servizio pubblico speciale per gli studenti universitari di Palma di Montechiaro, Camastra e Naro dovrà essere finanziato dalla Regione Siciliana, che dovrà pure pagare le spese legali.