Il 14 settembre scorso, infatti a seguito dell’atto di appello presentato dalla Girgenti Acque SpA che ha impugnato la sentenza, il Giudice d’Appello ha ritenuto legittimo l’aumento retroattivo della tariffa come previsto dall’art. 1, comma 169, l.n.296 del 2006, in base al quale “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetti dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.
Nel caso specifico, l’Ato idrico ha approvato le tariffe il 20 giugno 2012, prima della scadenza del termine per l’approvazione del bilancio, fissato per quell’anno entro il successivo 31 ottobre. Conseguentemente l’approvazione della tariffa è avvenuta legittimamente con effetto dal primo gennaio 2012.
E’ stata così accertata la legittimità della fattura e l’utente saccense è stato condannato ai pagamenti delle bollette e delle spese di giudizio.