Il Tar Sicilia, accogliendo le argomentazioni difensive dell’Avv. Vincenzo Mula, ha accertato la violazione da parte del Comune dell’obbligo di garantire agli alunni disabili il servizio di assistenza specialistica, sulla base degli artt. 12, cc. 2 e 3, e 13 della l. n. 104/1992, i quali – in combinato disposto con l’attribuzione delle competenze agli enti locali dell’attività assistenziale in favore dei minorati psico-fisici, stabilita dall’art. 45 del d.P.R. n. 616/77 e dall’art. 22 della l.r. n. 15/2004 – pongono chiaramente a carico degli stessi il cogente obbligo di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale agli alunni con handicap fisici o sensoriali.
Il Tar ha accolto, altresì, la richiesta di risarcimento del danno alla sfera psicologica dell’alunno e alla sua vita di relazione (con riferimento allo specifico profilo dell’integrazione scolastica) quantificando detto danno in via equitativa, in € 1000,00 (euro mille/00) per ogni mese di mancata fruizione del servizio di assistenza specializzata, con decorrenza dall’inizio dell’anno scolastico.